La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 35647/2004) ha stabilito che la violazione del segreto istruttorio, da parte dei pubblici impiegati, è sempre punibile, anche se non comporti un concreto pericolo per le indagini. I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "sulla irrilevanza dell'elemento danno (e del relativo pericolo) per il caso di violazione del cd. segreto istruttorio la giurisprudenza di legittimità è, d'altra parte, concorde, posto che in questo caso il danno è quasi in re ipsa, essendo 'sostanzialmente inimmaginabile una indagine di rilievo penale che possa, almeno agli inizi, seriamente svolgersi senza rigorosamente limitare la libertà conoscitiva degli atti che si vanno compiendo'" e che "vi sono, certo, atti di indagine che, senza essere divulgabili, non sono tuttavia tutelati dalla norma penale (si pensi a un verbale di ispezione di un luogo pubblico), ma è di assoluta evidenza che la conoscenza diffusa, del contenuto di una annotazione di servizio (delle informazioni investigative assunte e delle indagini eseguite) non poteva di per sé non pregiudicare il buon andamento delle indagini e, in definitiva, offendere il bene giuridico tutelato".
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