La casistica giurisprudenziale in materia

di Raffaele Vairo - Le statistiche relative ai morti sulla strada suggeriscono una maggiore severità nella disciplina della circolazione stradale. In particolare, la guida sotto l'effetto di alcol o di droghe appare di una tale pericolosità che alcune associazioni, affiancate dall'ASAPS - Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale - invocano ad alta voce l'introduzione nell'ordinamento penale del delitto di omicidio stradale. Ma c'è anche chi considera seriale e irrefrenabile il triste fenomeno, tanto da ritenere che si vada diffondendo una sorta di criminalità stradale. All'invocazione hanno risposto recentemente alcuni gruppi politici che si sono impegnati a presentare proposte di legge che mirano a punire con maggiore severità sia i pirati della strada sia i conducenti che guidano sotto l'effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti, soprattutto quando provocano incidenti con morti o feriti. C'è chi propone addirittura il carcere sino a sedici anni o a ventuno in caso di morte di più persone, con la pena accessoria della revoca a vita della patente di guida (c.d. ergastolo

della patente). Recentemente si è espresso in favore dell'introduzione del delitto di omicidio stradale anche il Presidente del Consiglio dei Ministri che, anzi, si è impegnato a provvedervi in breve tempo. Contro tale eventualità si sono espressi alcuni giuristi i quali sostengono che nel nostro codice penale
(art. 589) esiste già l'omicidio stradale, rispetto al quale alcuni tribunali hanno iniziato a condannare, per dolo eventuale, i conducenti che, guidando in stato di ebbrezza, causano incidenti mortali. Il dolo eventuale sarebbe riconducibile alla previsione dell'evento come possibile conseguenza della condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, si ponesse alla guida di un veicolo. La politica, sensibile alle invocazioni delle associazioni dei parenti delle vittime stradali, non si tira indietro. Tanto che alla Camera è stato approvato il Disegno di Legge Delega
per la riforma del codice della strada, che prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, in particolare "nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale, del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette nei casi di cui all'art. 589, terzo e quarto comma, del codice penale" (Disegno di legge n. 1638).

E' bene ricordare che: a) l'indicato art. 589 c.p. punisce con la pena della reclusione da tre a dieci anni chiunque, guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o in stato di alterazione alcolica, provochi la morte o lesioni di una persona; la pena può arrivare fino a quindici anni nel caso di morte o di lesioni di più persone; b) la delega impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della riforma del codice della strada. Attualmente, nell'ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione del codice della strada, all'autore del reato, nel caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sono inflitte sanzioni penali con conseguente revoca della patente di guida.

Ora il disegno di legge delega dovrà essere discusso e approvato dal Senato, dove, peraltro, dopo l'approvazione da parte della Camera nei giorni scorsi, dovrà essere discussa e approvata in via definitiva la proposta di legge per "Modifiche al Codice Penale del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali" che prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 589-bis (leggi: "Omicidio stradale: la Camera dice sì al nuovo reato. Fino a 12 anni di carcere e revoca della patente da 5 a 30 anni").

Nel frattempo, la Suprema Corte cerca di colmare il vuoto legislativo ricorrendo al concetto di dolo eventuale.

Veniamo, dunque, all'elaborazione giurisprudenziale.

Il dolo eventuale e sinistri stradali nella giurisprudenza

Le fattispecie esaminate sono quelle dell'omicidio e delle lesioni colpose, reati aggravati o da colpa cosciente o da dolo eventuale.

Per le definizioni di delitto doloso o colposo rinviamo all'art. 43 c.p.

Il dolo eventuale non è codificato ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria per ovviare all'inefficienza delle norme penali ritenute, in alcuni casi, assolutamente inadeguate.

Secondo la Suprema Corte la volontà psicologica verso un certo risultato può appalesarsi o come intenzione diretta all'evento criminoso o come accettazione del rischio che si verifichi, come conseguenza accessoria, un evento diverso e anche più grave.

Nel primo caso ci troviamo di fronte al dolo intenzionale, nel secondo al dolo eventuale.

Evidentemente, per poter qualificare eventuale il dolo, occorre che sia acclarata la volontà dell'agente di accettare, con atteggiamento di disprezzo verso un determinato bene giuridicamente tutelato, il rischio di produrre l'evento criminoso. Ove, invece, l'agente ponga in essere una condotta irresponsabile avendo il fiducioso convincimento della sua capacità di evitare l'evento criminoso, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti parlano di colpa che, in questi casi, è definita cosciente. Quindi, chi agisce senza atteggiamento di disprezzo e con il fiducioso convincimento che l'evento, pure prevedibile, sarà evitato, non potrà essere incolpato per dolo ma per colpa se poi l'evento criminoso si verifica. Resta solo da precisare quali sono i parametri per stabilire: a) se l'agente ha agito con atteggiamento di disprezzo verso il bene offeso dalla sua irresponsabile condotta; b) se l'agente ha agito avendo il fiducioso convincimento di essere in grado di evitare l'evento criminoso.

Una parte della dottrina, consapevole che la colpevolezza per accettazione di un rischio non può essere ritenuta sufficiente a superare il concetto di colpa cosciente, postula l'esigenza che, per aversi il dolo eventuale, occorra qualche elemento ulteriore oltre la mera accettazione del rischio. La soluzione suggerita è che si indaghi, caso per caso, alla ricerca di elementi quali la riprovevolezza verso l'evento accessorio desumibile dall'esame della personalità dell'agente (esame del carattere del reo e dei suoi precedenti penali), la durata e la ripetizione dell'azione, la sua finalità, il comportamento successivo.

Orbene, i dubbi fin qui espressi portano ad evidenziare che non è facile individuare il confine esistente tra colpa cosciente e dolo eventuale.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 37606/2015 (qui sotto allegata), ha condannato un conducente che, in stato di ubriachezza, si è posto - in centro cittadino - alla guida di un'auto provocando un grave incidente stradale nel quale veniva coinvolto un pedone con esito mortale.

La Cassazione si trovava ad esaminare se, nella specie, il delitto dovesse essere considerato quale conseguenza di un comportamento doloso (dolo eventuale) o di un comportamento colposo (colpa cosciente). In pratica, la Cassazione ha cercato, con argomentazioni non molto convincenti, di tracciare il confine giuridico tra volontà dell'evento (volontà dell'azione a costo di causare l'evento e, quindi, volontà del detto evento) e colpa cosciente (volontà dell'azione nella convinzione che l'evento - sia pure prevedibile - non si verificherà).

Secondo la Suprema Corte: (a) il dolo eventuale accetta il verificarsi dell'evento, a costo che esso si verifichi, anche se l'agente spera che non si verifichi; (b) la colpa cosciente provoca l'evento per negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ma l'agente in questo caso è fiducioso di poterlo evitare.

Nel primo caso (dolo eventuale) l'agente è consapevole della probabilità che l'evento si verifichi e, tuttavia, ne accetta il rischio.

Nel secondo caso (colpa cosciente) l'agente si rappresenta il rischio dell'evento come possibile risultato della sua condotta ma ritiene di poterlo evitare, confidando nelle proprie capacità.

Va, tuttavia osservato, che nella fattispecie affrontato dalla Cassazione, il comportamento dell'imputato non lascia spazio a dubbi di sorta: egli, dopo aver trascorso il pomeriggio in un bar in compagnia di amici, si poneva alla guida dell'utovettura nonostante fosse palesamente in stato di ubriachezza; a causa della guida gravemente imprudente, della velocità impressa all'automezzo e di alcune manovre temerarie, una pattuglia di polizia municipale gli intimava l'alt; l'imputato si dava alla fuga dopo aver puntato l'automezzo verso gli agenti che, per evitare l'investimento, si tuffavano ai lati della strada, ponendosi subito dopo all'inseguimento; l'esito di questa bravata è stato l'investimento di un pedone che riportava ferite mortali. Nella specie non vi è dubbio che l'imputato, per sfuggire al controllo di polizia, non ha esitato a porre in essere una condotta di guida che, come è facilmente intuibile, con grande probabilità avrebbe portato alle conseguenze puntualmente verificate.

Le Sezioni Unite (Cass. penale, sez. un., n. 33343/2014), a cui si richiama la sentenza in esame, hanno individuato i confini distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente affermando: "in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi".

In conclusione, il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuato nel diverso atteggiamento dell'agente: (a) nel dolo eventuale accetta il rischio che si realizzi un evento non direttamente voluto; (b) nella colpa cosciente respinge il rischio confidando nella sua capacità di evitare l'evento.


Casistica in tema di criminalità stradale

Da quanto fino ad ora esposto si comprende che, in tema di dolo eventuale, non vi può essere certezza proprio perchè è difficile stabilire gli esatti confini che aiutino a distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente.

D'altra parte non esiste una normativa che contribuisca a chiarire e risolvere i problemi che nascono sull'argomento. Pertanto, è utile fare riferimento ad alcune pronunce giurisprudenziali che riteniamo significative in materia.


- Cassazione penale, sez. IV, 03.07.2011, n. 39898

Il caso trattato in questa sentenza: l'imputato, alla guida di un'autovettura rubata, perdeva il controllo della stessa e investiva dei pedoni, causando la morte di quattro di essi e il grave ferimento di altri due. Il giudice di prime cure condannava l'imputato per delitto doloso ritenendo di riscontrare nella sua condotta il dolo eventuale. Motivava la sua decisione assumendo che l'imputato aveva previsto l'evento delittuoso accettando il rischio della sua verificazione.

In appello la sentenza veniva riformata e l'imputato veniva condannato per omicidio colposo, con la motivazione che l'appellante aveva commesso i reati per colpa cosciente.

La Cassazione confermava la sentenza della Corte d'Appello, assumendo che il dolo eventuale sussiste quando chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio. Al contrario, la colpa cosciente consiste, sempre secondo la Cassazione, nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà.

Massima

La colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà, si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione come colposa della condotta di un automobilista, il quale, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che lo stesso, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato).



- Ufficio Indagini Preliminari Bologna 03.05.2012

Il GIP di Bologna ha condannato per colpa cosciente l'imputato, accusato per i reati di omicidio e di lesioni colpose gravi, escludendo, quindi, che nel caso sottoposto al suo esame, potesse farsi ricorso al dolo eventuale. Per comprendere le valutazioni della sentenza del GIP è utile descrivere il fatto oggetto della causa.

La sera del 5 marzo 2011 l'imputato si poneva alla guida dell'auto sotto l'effetto della cocaina. Con velocità molto superiore al limite consentito, in prossimità delle strisce pedonali, sorpassava due auto ferme per consentire l'attraversamento di due pedoni, causando la morte di uno di essi e lesioni gravi per l'altro.

L'accusa chiedeva la condanna per omicidio volontario e per lesioni volontarie gravi, ritenendo sussistente il dolo eventuale.

Il GIP, pur riconoscendo nella fattispecie la prevedibilità degli eventi, ha, tuttavia escluso che l'imputato avesse agito in grave dispregio delle norme, in quanto la sua decisione di effettuare il sorpasso sarebbe maturata nella convinzione che le due auto non fossero ferme ma procedessero molto lentamente. Ergo, il suo comportamento sarebbe stato determinato da un errore di percezione (vetture lente e non ferme) e da un errore di valutazione (mancato rilevamento del rallentamento come finalizzato a consentire il passaggio). Il suo comportamento sarebbe giustificato proprio dal fatto che era sotto l'effetto di sostanza stupefacente, con conseguente qualificazione in termini colposi della condotta. Infatti, sempre secondo la ricostruzione del GIP, l'imputato non avrebbe accettato gli eventi criminosi, ma anzi avrebbe tentato di evitare l'investimento non appena avuta l'effettiva percezione della presenza dei pedoni e, purtroppo, quando la vicinanza al punto di impatto e la velocità tenuta non potevano consentire un arresto in tempo utile.

Tanto premesso, il giudice concludeva che non era stato provato che la condotta dell'imputato fosse qualificabile dolosa oltre ogni ragionevole dubbio.

Massima

Perché una condotta criminosa possa dirsi commessa con dolo eventuale occorre che l'agente abbia anche solo accettato il rischio che l'evento del reato si verificasse, accettazione del rischio da intendere in senso forte. La condotta deve cioè risultare il frutto di una preventiva deliberazione, con la quale l'agente abbia subordinato un bene ad altri beni, e deve essere consistita in un comportamento che mirava concretamente al raggiungimento dello scopo perseguito, a rischio dell'eventuale verificarsi dell'evento collaterale, il quale costituisce l'evento del reato. Il perseguimento dell'obiettivo scelto come primario deve essere stato coscientemente posto in relazione con la concreta possibilità del verificarsi dell'evento collaterale. Ed è proprio nella scelta della condotta rischiosa, compiuta nella consapevolezza di questa relazione tra eventi, che si può scorgere quel momento volitivo che l'ordinamento punisce a titolo di dolo.



- Cassazione penale, sez. V, 27.09.2012, n. 42973

Il 18 luglio2008, intorno alle ore 0,30, una volante della Polizia in servizio nel centro di Roma avvistava il furgone Fiat Ducato -provento di furto-, condotto dall'imputato, che si trovava solo a bordo del mezzo. Gli agenti, colpiti dal comportamento del conducente che, alla loro vista, aveva iniziato ad accelerare, decidevano di procedere ad un controllo. Pertanto, azionavano il lampeggiatore e la sirena e, con la paletta, facevano segno all'imputato di fermarsi. Il conducente del mezzo, risultato poi sprovvisto di patente di guida e di permesso di soggiorno, non ottemperava all'ordine e si dava alla fuga a forte velocità, oltrepassando, senza decelerare, una serie di semafori che segnavano luce rossa nella sua direzione di marcia ed invadendo a più riprese la corsia di marcia opposta al fine di superare alcuni veicoli ponendo in essere manovre spericolate. Giunto a un incrocio lo attraversava senza fermarsi, nonostante il semaforo segnasse luce rossa. Nella circostanza si scontrava violentemente con altra autovettura che stava attraversando regolarmente l'intersezione, provocando la morte di uno dei suoi occupanti. Quindi, il furgone si rovesciata e il suo conducente, rimasto intrappolato, veniva bloccato dagli agenti di polizia.

La condanna per omicidio doloso (dolo eventuale) veniva confermata dalla Cassazione per i motivi specificati nella massima che segue.


Massima

Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto.



- Cassazione penale, sez. IV, 12.03.2013, n. 16982

Qui l'imputato viene condannato per il reato di fuga ex art. 189, comma 6, del codice della strada. Il giudicante ha desunto la prova dell'esistenza del dolo dalle obiettive modalità di verificazione dell'incidente e dei danni riportati dal veicolo dell'investitore: in vero, il dolo va apprezzato - per verificarne l'eventuale sussistenza - avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso, laddove queste, ben percepite dall'agente, siano unicamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.


Massima

Nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, c. strad. l'accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.



- Cassazione penale, sez. I, 05.04.2013, n. 20465

Qui la Cassazione ripete gli stessi argomenti delle altre sentenze: il dolo eventuale si deve riconoscere laddove l'agente pone in essere la sua condotta delittuosa a costo di causare un ulteriore evento criminoso anche più grave dell'evento principale e, quindi, si tratta di accertare se egli lo ha accettato. Il dolo vuole l'evento (quel determinato evento) e così lo vuole il dolo eventuale. La colpa cosciente non vuole l'evento, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Insomma, per aversi il dolo eventuale, occorre accertare che l'agente ha agito "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto criminoso, aderendo ad esso, ove si verifichi. L'evento deve costituire una prospettiva sufficientemente concreta, mediante un giudizio di probabilità. La mera previsione del rischio, senza consapevole accettazione dello stesso, rientra nella sfera più propriamente colposa.

Massima

In occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l'alterazione psicofisica del responsabile dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale.



- Cassazione penale, sez. VI, 24.01.2014, n. 7389

Durante un ordinario servizio di vigilanza stradale veniva predisposto un primo luogo di controllo e gli Ufficiali di P.G. operanti nella circostanza intimavano inutilmente l'alt ad un ciclomotore con due giovani a bordo, che cambiavano strada riuscendo a sottrarsi al controllo.

Predisposto un secondo blocco stradale, lo stesso ciclomotore, condotto dall'imputato, all'intimazione dell'alt da parte dei militari accelerava repentinamente, investendo uno dei due agenti di polizia e rovinando sulla sede stradale. I due giovani, quindi, tentavano di sottrarsi al blocco reagendo violentemente, ed al termine della colluttazione venivano fermati e sottoposti a perquisizione, durante la quale veniva rinvenuta nella tasca interna del giubbotto dell'imputato una pistola Beretta.

I giudici di merito condannavano l'imputato per lesioni dolose (dolo eventuale) e la condanna veniva confermata dalla Cassazione, secondo la quale integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi .

In pratica, secondo la Corte, per l'esistenza del dolo eventuale, è sufficiente che l'agente abbia previsto come probabile l'evento lesivo, accettandone il rischio della concreta verificazione.


Conclusioni

Il breve excursus fin qui tracciato ci consente di distinguere, almeno secondo consolidata giurisprudenza, il dolo eventuale e la colpa cosciente sulla base della rappresentazione che dell'evento si fa l'agente e della sua volontà di accettazione o meno del rischio di verificazione dello stesso che l'interprete ha il dovere di accertare in modo rigoroso, con tutti gli errori possibili soprattutto perchè si tratta di esaminare la psiche degli autori dei reati. Vale a dire: non è sufficiente accertare che l'agente abbia previsto l'evento ma anche che lo abbia voluto o che, almeno, abbia deciso di accettare di porre in essere la sua condotta costi quel che costi.

Per quel che concerne i reati connessi con la circolazione stradale sappiamo che mettersi alla guida in condizioni di alterazione psichica per effetto di assunzione di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti può causare incapacità di valutazione del traffico e delle condizioni della strada con possibili conseguenze in ordine alla sicurezza degli utenti della strada. E, dunque, non possiamo affidare ai singoli magistrati la valutazione, caso per caso, se il reato eventualmente commesso sia conseguenza del dolo eventuale o di colpa cosciente. Ciò porterebbe, come già è successo, a conclusioni contrapposte circa incidenti stradali con esiti altamente criminosi. Noi confidiamo che il legislatore ponga finalmente termine ai contrasti giurisprudenziali introducendo, come da più parti richiesto, l'istituto dell'omicidio e delle lesioni dolose stradali.

Se, come afferma la dottrina più illuminata, il concetto di dolo è di origine normativa, non dovrebbe essere difficile trovare il fondamento teorico per qualificare altamente criminosi comportamenti irresponsabili di automobilisti che si pongono alla guida in stato di grave alterazione psico-fisica conseguente a ingestione di sostanze alcoliche e di stupefacenti.

Per conseguire risultati positivi, è, tuttavia, necessaria una buona educazione stradale che ponga al centro dell'attenzione dei cittadini il rispetto dei diritti di tutti, specialmente del diritto alla vita e all'integrità fisica.

Una riflessione, infine, è doveroso fare: quando ci poniamo alla guida dei veicoli noi confidiamo nel rispetto delle norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada. Un atto di fede che è alla base della convivenza civile.

raffaelevairo@libero.it

Cassazione, sentenza n. 37606/2015

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