La legittimazione attiva appartiene ad ogni condomino, ai sensi dell'art. 1129 c.c., e l'amministratore era recidivo

di Paolo M. Storani - Ritorna sulle colonne virtuali di LIA Law In Action un provvedimento del Tribunale di Taranto, Sez. II, decreto ai sensi dell'art. 1129, 3° co., Codice Civile del 21 settembre 2015, Pres. Gianfranco COCCIOLI, Rel. Claudio CASARANO, con il Dr. Alberto Munno a completare la formazione collegiale, in punto di revoca dell'amministratore del condominio che non renda il conto di gestione.

Trattandosi di un problema che concretamente assilla molti nostri graditi visitatori, trascriviamo qui appresso l'intero provvedimento che si conclude con la considerazione che si tratta di un'irregolarità talmente grave che esime dall'esaminare i restanti argomenti del cahiers de doléances del ricorrente.

Buona lettura!


Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21-09-2015, così provvede.

L'amministratore resistente non rendeva il conto relativo agli esercizi luglio 2012 - giugno 2013, luglio 2013 - giugno 2014.

Solo nell'ottobre del 2014 convocava l'assemblea per l'approvazione del conto dei due esercizi, ma l'assemblea soprassedeva sul punto.

Dopo la notifica del ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore resistente, si teneva finalmente l'assemblea condominiale nel giugno del 2015, che approvava all'unanimità dei presenti i due rendiconti cumulativi.

La circostanza che pur se in ritardo l'assemblea abbia approvato i due rendiconti non esclude la gravità della violazione addebitata all'amministratore resistente e la conseguente ricorrenza del presupposto per la sua revoca giudiziale.

Depongono per questo esito processuale più ragioni.

In primo luogo va considerato che l'art. 1129 c.c. attribuisce la legittimazione attiva a proporre l'azione in discorso al singolo condomino: "Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino…"; come a dire che la volontà della maggioranza assembleare, che vada nella direzione dell'approvazione del suo operato, nonostante la violazione commessa, non può escludere di per sé l'illecito e la sua gravità.

In secondo luogo il non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell'art. 1129 c.c. come grave irregolarità, al pari dell'omessa convocazione dell'assemblea per la sua approvazione, che al più tardi deve avvenire nei 180 giorni prescritti ex art. 1130, ultimo comma, c.c.-

E certamente con riguardo all'esercizio luglio 2012 - giugno 2013 i termini erano ampiamente scaduti, posto che la convocazione dell'assemblea avveniva solo nell'ottobre del 2014.

Deve al riguardo sottolinearsi che quando ci si trova di fronte a delibera assembleare che approvi rendiconti pluriennali, non osservandosi la regola della necessaria annualità del rendiconto, si ritiene che si configuri una forma di nullità e non di semplice annullabilità della delibera. Tanto a rimarcare la gravità della violazione in parola, sotto il profilo qui in esame, anche quando sia avvenuta con riferimento ad un solo esercizio.

Che una singola violazione, cioè il non aver presentato il conto relativo ad un esercizio, sia grave e come tale giusitifichi la revoca giudiziale non può quindi revocarsi in dubbio.

Né poi l'amministratore resistente adduceva giustificazioni a siffatto ritardo intollerabile.

Anzi emerge anche una sorta di recidiva, se si considera che anche nel settembre 2012 l'approvazione assembleare aveva ad oggetto ancora una volta due esercizi cumulativi e cioè il periodo 2010-2012.

La gravità della irregolarità esaminata, ed il suo carattere assorbente, esime dall'esame delle altre censure mosse all'amministratore resistente.

Per la nomina del nuovo amministratore ben può provvedere il resistente in regine di prorogatio, trattandosi di dare attuazione alla disposta revoca giudiziale, come peraltro dallo stesso richiesto in linea di estremo subordine.

Le spese - da liquidarsi comunque, trattandosi di un caso in cui si configura una forma di contrapposizione di interessi del tipo di quella propria del contenzioso - seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività svolta.


P.T.M.


Decidendo sul ricorso proposto ex art. 1129, co. c.c. dal sig. ... nei confronti dell'amministratore del Condominio di Via ..., in Taranto, ..., così provvede:

Accoglie la domanda e revoca dalla carica di amministratore del predetto condominio;

Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sopportate dal ricorrente, che si liquidano, in suo favore, in €700,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.

Taranto 21 settembre 2015.

f.to il Presidente dr. Gianfranco Coccioli


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