La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 35522/2004) ha stabilito che, all'interno di una famiglia, l'assunzione da parte del padre di un modello di "capo" prevaricatore e dispotico, pur costituendo "un comportamento deprecabile, quanto si vuole, se posto in relazione ad un più ampio moderno modo di gestire il rapporto familiare, improntato sulla parità dei coniugi nelle decisioni sulla condizione familiare, che può integrare una valida ragione di separazione tra i coniugi, ma giammai può costituire ed integrare lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 572 c.p.". I Giudici del Palazzaccio, nel caso concreto, hanno altresì precisato che l'essersi il padre rivolto alla figlia con espressioni irriguardose "non può integrare quell'ipotesi di maltrattamenti, che richiede vicerversa un vero avvilimento psicologico della parte offesa".
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