Sul tema nevralgico processo penale+tributario con ordinanza del 16 settembre 2015 il tribunale orobico dispone la sospensione del processo penale

di Paolo M. Storani - Si tratta del tema caldo del momento: il doppio binario, il bis in idem. Il Tribunale di Bergamo lo affronta con ordinanza del 16 settembre 2015 con cui "visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, dispone il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione: se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile".

Il difensore dell'imputato alla prima udienza dibattimentale utile aveva prodotto la contestazione dell'Agenzia delle Entrate concernente l'omesso versamento dell'IVA nei termini e la cartella esattoriale iscritta a ruolo, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dall'imputato medesimo e l'attestazione dei pagamenti delle prime rate eseguiti dallo stesso.

Talché, deve concludersi che l'imputato è assoggettato a procedimento penale dopo essere stato oggetto di un regolare procedimento ammistrativo conclusosi definitivamente prima dell'instaurazione del procedimento penale.

L'Amministrazione sta riscuotendo l'intero ammontare dell'imposta non versata oltre alla sanzione pari ad € 84.748,74.

In tale contesto, alla luce della giurisprudenza comunitaria, il Giudice del Tribunale di Bergamo reputa che la celebrazione e la definizione del processo penale configurino violazione del divieto di bis in idem sancito dall'art. 50 CDFUE: "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge".

Il magistrato orobico ricorda che esistono precedenti pronunce delle Corti europee, tra le quali la sentenza

della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 nella causa C-617/10, Aklagaren c. Hans Akelberg Fransson, secondo cui una combinazione di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni in materia di obblighi dichiarativi sarebbe astrattamente compatibile con il principio del ne bis in idem sancito dall'art. 4 del protocollo 7 Corte EDU e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, salvo che la sanzione amministrativa non debba essere in concreto ritenuta dinatura penale all'esito della valutazione rimessa al giudice nazionale.

Torneremo all'interno di LIA Law In Action su tale scottante argomento nei prossimi giorni.


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