La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 253/04, ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 722 del
codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la
custodia cautelare allestero in conseguenza di una domanda di
estradizione
presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dallart. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. In sostanza questo significa che il periodo di detenzione cui si viene sottoposti ai fini estradizionali fuori del territorio italiano dovrà essere aggiunto - ai fini del calcolo della durata massima della
custodia cautelare prevista in ciascuna fase e grado del procedimento penale - al periodo già scontato o da scontare nel nostro Paese.