Gli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile disciplinano gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, provvedimenti regolati dal punto di vista procedurale dall'art. 736 bis c.p.c.

Ordini di protezione familiare: cosa sono

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Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-bis del codice civile sono provvedimenti (art. 342 ter c.c.) previsti nei casi in cui dalla condotta del coniuge o di altro convivente derivi un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente e che il giudice può adottare su istanza di parte.

Presupposti degli ordini di protezione

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Da quanto emerge dalla lettera della norma, presupposti per l'emanazione degli ordini di protezione sono la sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica o morale o della libertà di un altro soggetto e la circostanza che quest'ultimo sia coniuge o convivente di colui che pone in essere la condotta.

La finalità è evidentemente quella d'interrompere e prevenire situazioni in cui la convivenza sia turbata da fatti violenti che generino lesioni alla persona non insignificanti.

Condotta pregiudizievole: chiarimenti giurisprudenziali

Sul requisito della condotta pregiudizievole in grado di giustificare la concessione dell'ordine di protezione, il Tribunale dei Bologna, con ordinanza del 22 agosto 2019 ha ritenuto sufficienti due schiaffi e alcuni pugni alla nuca inferti alla compagna dopo che l'aveva insultata in presenza dei figli che per poco tempo sono riusciti a sedare la rabbia del padre, che è riuscito però a raggiungere nuovamente la compagna per strattonarla per i capelli.

Considerata pregiudizievole e quindi sufficiente per l'emanazione di un ordine di protezione anche, come chiarito dal Tribunale di Verona nella decisione dell'8 aprile 2020, la violenza assistita del figlio minore di anni 10 alle condotte violente e vessatorie del padre ai danni della madre.

Il presupposto della convivenza per la giurisprudenza

In relazione invece al presupposto della convivenza, il Tribunale di Bologna con il decreto del 28 aprile 2021 ha avuto modo di chiarire che: "l'applicazione delle misure di protezione contro gli abusi familiari presuppone infatti che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento abusante vivano all'interno della medesima casa, in quanto l'art. 5 della L. 154/2001 fa esclusivo riferimento al nucleo costituito dai familiari conviventi; tale considerazione muove dal fatto che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico; (...) il requisito della convivenza (inteso come "perdurante coabitazione") ben possa ritenersi sussistente anche quando questa sia cessata per un temporaneo allontanamento del ricorrente, provocato dal timore di subire violenza fisica o morale da parte del congiunto; e cioè al solo fine di apprestare un'immediata (auto)tutela alla propria integrità fisica o psichica nelle more del procedimento ex art. 342 bis c.c. successivamente avviato."

Conclusioni a cui è giunto sempre il Tribunale di Bologna nella pronuncia del 18 luglio 2022 nella quale ha precisato che l'adozione degli ordini di protezione non è impedita dalla mancanza del requisito della convivenza dopo che la donna, al fine di tutelare la sua incolumità, ha allontanato il convivente dall'abitazione.

Contenuto degli ordini di protezione

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Il giudice, laddove ricorrano i presupposti sovra evidenziati, può disporre la cessazione della condotta o l'allontanamento dalla casa familiare del soggetto che abbia posto in essere il comportamento pregiudizievole e prescrivergli, se necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla "vittima", salvo che non debba farlo per esigenze lavorative.

Il giudice, inoltre, può disporre l'intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o delle associazioni che si occupano del sostegno e dell'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone vittime dei soprusi che rimangano prive di mezzi adeguati a seguito dei provvedimenti a carico del responsabile.

Nel caso in cui insorgano difficoltà o contestazioni circa l'attuazione degli ordini di protezione, il giudice può prendere i provvedimenti che ritenga più opportuni, anche avvalendosi della forza pubblica e degli ufficiali sanitari.

Procedimento di concessione degli ordini di protezione

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La concessione degli ordini di protezione è regolamentata, da un punto di vista procedurale, dall'articolo 736-bis del codice di procedura civile.

Esso stabilisce che l'istanza vada proposta dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio, il quale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

A questo punto, il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso e questo, sentite le parti, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene più opportuno e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

In caso di urgenza il giudice può assumere sommarie informazioni e adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando poi udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni e assegnando un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice può confermare, modificare o revocare il suo provvedimento.

Reclamo verso l'ordine di protezione o rigetto

Avverso il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione, rigetta il ricorso o conferma, modifica o revoca l'ordine precedentemente adottato, può proporsi reclamo al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica del decreto.

Tale reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione e il tribunale vi provvede in camera di consiglio in composizione collegiale (senza il giudice che ha emesso il decreto), sentite le parti e con decreto motivato non impugnabile.

Durata degli ordini di protezione

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La durata degli ordini di protezione è stabilita dal giudice con il medesimo decreto con il quale li dispone.

Essa, in ogni caso, decorre dal giorno in cui viene eseguito l'ordine e non può eccedere un anno.

Solo su istanza dell'interessato e in presenza di gravi motivi, l'ordine di protezione può essere prorogato.

Revoca della misura se vengono meno i presupposti

Occorre però anche chiarire che la durata dell'ordine di protezione è condizionata anche dal comportamento del soggetto abusante. Come precisato dal Tribunale di Bolzano nel decreto adottato il 9 luglio 2020 l'ordine di protezione emesso inaudita altera parte per tutelare l'incolumità della madre e delle figlie minori, può essere revocato, solo in relazione a queste ultime, se per loro non sussistono più ragioni di pericolo e i servii sociali si impegnano ad organizzare telefonate e videoconferenze con il padre.

Conseguenze mancato rispetto ordini di protezione

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Il mancato rispetto degli ordini di protezione comporta una sanzione di carattere penale: si tratta in particolare di quella prevista dal primo comma dell'articolo 388 del codice penale in caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, irrogabile a querela della persona offesa.

Valeria Zeppilli

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