La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 8320/04) ha affermato che deve ritenersi valida la procura speciale "ad litem" rilasciata da un Comune a margine di un ricorso per cassazione, ove difetti l'indicazione del nome del sindaco che l'ha conferita e la firma risulti illeggibile. E ciò perché, spiegano i Giudici del Palazzaccio, il nome della persona fisica che riveste pro tempore la qualità di sindaco del Comune è da considerarsi come un dato di pubblico dominio, facilmente accertabile presso lo stesso ente.

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