Cosa si verifica durante il lasso di tempo che corre fra l'evento lesivo iniziale e l'exitus finale? Prima parte
di Paolo M. Storani - Le Sezioni Unite 15350/2015 (Pres. f.f. Luigi Antonio Rovelli, Pres. Sez. e Rel. Giuseppe Salmè) di una quindicina di giorni fa per affermare con leggerezza (su una questione fondamentale!) l'irrisarcibilità della loss of life hanno utilizzato una logica epicurea: il danno tanatologico non è risarcibile per l'assorbente motivo che con l'evento morte viene meno il soggetto di riferimento al quale parametrare eventuali danni e viene meno il patrimonio al quale attribuire eventuali incrementi a titolo di ristoro.

Se vi è un soggetto vivente e, quindi, esiste un bene vita e un patrimonio di riferimento, non vi è la morte.

Se vi è la morte, non v'è il soggetto e, dunque, non v'è più il bene vita e neanche un patrimonio di riferimento.

Si attendeva una pronuncia epocale, non una sentenza sbrigativa, seppur covata dalla camera di consiglio del 17 giugno 2014.

Un anno e un mese per un semplice richiamo a precedenti decisioni, dando continuità ad un risalente principio, come abbiamo già sottolineato su queste colonne a prima lettura, a distanza di qualche ora dalla pubblicazione della sentenza con la nota del 23 luglio 2015 intitolata Danno da perdita della vita - Ecco la sentenza! L'occasione persa delle Sezioni Unite n. 15350 del 22.7.2015.

L'orientamento or ora esaminato possiede la durezza di tutti gli argomenti logici, ma alla prova dei fatti non si dimostra idoneo a contrastare la forza emotiva delle tante pagine dedicate nel tempo da grandi giuristi del calibro di Gennaro Giannini, Adriano De Cupis, Pigi Monateri, Giovanni Battista Petti, Giuseppe Cricenti, Patrizia Ziviz e Marco Bona.

Ricorda proprio Marco Bona, in S.U. 2015: prosegue la saga sul danno non patrimoniale, in Ri.Da.Re., Giuffrè, 30 luglio 2015, che "le Sezioni Unite affermano apoditticamente in due righe, come se nulla fosse, che sarebbe 'noto che secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 132/1985, Corte Cost. n. 369/1996, Corte Cost. n. 148/1999) il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale'".

In realtà, "a contraddire sul punto la sentenza in commento, sovviene il seguente imperativo principio affermato dalle pur retrograde Sezioni Unite dell'11 novembre 2008: 'il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio'".

Il riferimento di Marco è ovviamente alle quattro sentenze di San Martino n. 26972 e seguenti del 2008, Est. Roberto Preden.

È anche rispondente al vero che le Sezioni Unite della deludente sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015 hanno depauperato la responsabilità civile della funzione sanzionatoria e di deterrence.

Tale aspetto è costantemente presente anche in ordinamenti di civil law qual è (ancora, forse apparentemente) il nostro.

Un esempio significativo è offerto dall'art. 96 c.p.c.: "è forse più grave comportarsi male al cospetto di un giudice oppure uccidere o ferire una persona?" si interroga M. Bona a proposito della temerarietà della lite.

Ma che dire dei danni punitivi per il rogo della ThyssenKrupp cui gli Amici e Colleghi Avv.ti Renato Ambrosio e Gino M.D. Arnone del foro di Torino hanno dedicato tanta cura, di chi arde vivo, che dire della folgorazione, di chi, investito, lotta cosciente fra la vita e la morte per giorni e giorni, subendo invano interventi chirurgici dolorosi ed invasivi, con sonde, cateteri e bisturi, ed alla fine muore egualmente?

Di questo (e di altro: danno biologico terminale) ci occuperemo domani se vi va ed avrete la compiacenza di seguire LIA Law In Action.

(Fine prima parte)

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