La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate conferma la negoziazione "esentasse" e la possibilità per il legale di stipulare atti relativi a immobili ad uso abitativo

di Avv. Vincenzo Rizza - La Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate ha precisato con una risoluzione[1] che nel caso di separazione o divorzio raggiunti per mezzo di negoziazione assistita da uno o più avvocati, trova applicazione l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74. Quest'ultima norma esonera da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa i procedimenti riguardanti separazione, divorzio o alimenti.

L'utilizzo dell'esenzione nell'ambito di procedimenti avanti al Tribunale è da tempo un fatto scontato. Non altrettanto per la separazione o il divorzio consacrati in un verbale di negoziazione assistita conclusasi avanti all'avvocato; ipotesi per la quale parecchie Agenzie delle Entrate hanno sollevato problematiche applicative.

Nella risoluzione in esame, che risponde allo specifico interpello di un avvocato, la Direzione centrale dell'Agenzia prende posizione sull'argomento confermando l'applicabilità dell'esenzione anche ai procedimenti degiurisdizionalizzati per usare un termine difficile, ma di moda.

E così, se da un lato sembra destinata ad essere accantonata definitivamente in sede parlamentare con soddisfazione delle associazioni dei Notai la norma del Ddl Guidi sulla concorrenza [2] che prevedeva l'estensione ai legali delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100 mila Euro non destinati ad uso abitativo [3], dall'altro l'Agenzia delle Entrate rimette sul piatto della bilancia del nuovo ruolo dell'Avvocato nell'ottica deflattiva della giurisdizione, la possibilità di stipulare, in definitiva, veri atti di trasferimento immobiliare e di costituzione

di diritti reali al legale nella nuova veste di "Assistente nella negoziazione". In questo caso, per giunta, i trasferimenti riguardano di norma immobili ad uso abitativo, mentre l'ipotesi poi abbandonata in sede parlamentare contenuta nel DDL sulla concorrenza, riguardava immobili per uso non abitativo.

Lo scopo delle novità legislative introdotte negli ultimi anni è sempre quello di tentare di diminuire il ricorso ai Tribunali quando è possibile definire le controversie con altre procedure alternative non giurisdizionali; l'ottica deflattiva che tenta di porre rimedio alla storica lentezza della giustizia civile con mezzi che girano attorno al problema, senza risolverlo definitivamente con quello che sembra l'unico rimedio efficace: l'aumento degli organici dei magistrati.

Alla fine si può dire che con questa Risoluzione gli avvocati potrebbero portare a casa un buon risultato. Ma il risultato più importante potrebbero portarlo a casa le migliaia di coppie che dopo essersi separate o aver divorziato, sono costrette a passare dal Notaio per stipulare gli atti pubblici che regolano definitivamente i loro rapporti immobiliari. E qui se prima per un appartamento in una città media avrebbero speso tra i cinque ed i diecimila euro, adesso potranno risparmiare queste somme poiché le spese di registro gliele "regala" lo Stato a condizione che essi evitino di "disturbare" un giudice di Tribunale.

Unica condizione, peraltro legittimamente richiesta dalla Risoluzione, è che il verbale contenga espressamente l'indicazione che "Le disposizioni patrimoniali contenute nello stesso siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

Vincenzo Rizza

Avvocato del Foro di Ragusa

www.studiolegalerizza.it - studiolegalerizza@gmail.com

Tel. 0932 762218



[1] Risoluzione Agenzia Entrate n. 65/E del 16/7/2015

[2] Approvato nel Consiglio dei Ministri n. 51 del 20 febbraio 2015

[3] D.DL. del 20/2/2015 -Articolo 28: Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo


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