Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 8434 /2004) hanno stabilito che ai sensi dell'art. 6 L. 724/94, la successione delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, è caratterizzata da una procedura di liquidazione, affidata ad un'apposita gestione di stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e, individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal Direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste del Commissario Liquidatore. I Giudici del Palazzaccio hanno così precisato che, ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità per danno erariale, nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 1 comma 4 L. 20/94, e s.m. è da escludere che il danno sia stato subito da Amministrazione diversa da quella di appartenenza allorché al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, causa di danno erariale nella specie derivante dalla responsabilità del medico
operante presso la struttura ospedaliera, abbia provveduto la gestione stralcio della soppressa USL, anziché l'USL alla quale il medico apparteneva al momento della causazione del danno.

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