Ci vuole ben altro perché si possa parlare di una incapacità naturale del testatore

L'insorgere dei primi segnali di demenza senile non giustificano di per se l'annullamento di un testamento olografo.


E' quanto afferma il Tribunale di Firenze nella sentenza n.285/2015 secondo cui il "disorientamento e la "confusione mentale" non bastano per affermare che il testatore sia in uno stato di incapacità naturale.

E poco importa che quei sintomi siano indice di una malattia progressiva.


Del resto la stessa Cassazione aveva già chiarito che per annullare il testamento olografo non basta "una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius" occorre piuttosto dimostrare che per via di "un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi" (vedi: Presupposti dell'incapacità naturale di testare e regime probatorio" - Avv. Gabriele Mercanti).


La Cassazione oltretutto ha anche avuto modo di chiarire in un'altra sentenza (la n. 5527/2014) che  "lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione", per questo è onere di chi impugna il testamento dimostrare l'incapacità di intendere e di volere di chi ha redatto il testamento.


Se poi il testatore risulta essere affetto da incapacità totale e permanente, sarà compito di chi vuole sostenere la validità del testamento dimostrare che questo fu redatto "in un momento di lucido intervallo".


Riferimenti normativi: Articolo 591 Casi d'incapacità.

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.


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