La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9471/2004) ha stabilito che chi invoca il risarcimento di un danno alla salute, causato colposamente da un intervento chirurgico, soddisfa l'onere della prova semplicemente indicando se la colpa del convenuto sia consistita in imperizia, imprudenza o negligenza. I Giudici di Piazza Cavour hanno così precisato che non è necessaria, per l'attore, l'allegazione di quegli aspetti specifici tecnici dai quali discende la responsabilità professionale.

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