Secondo la Cassazione bisogna anche tenere conto della forte conflittualità che vi è tra le parti

Non è diffamazione dare del moroso ad alcuni soci durante un'assemblea (a cui non sono presenti) se questi non hanno pagato le quote di loro spettanza.

E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione con una sentenza (la numero 29105/2015 dell'8 luglio) che ha così annullato una condanna inflitta al presidente di una cooperativa che durante un'assemblea aveva criticato, in loro assenza, il comportamento di alcuni soci che non avevano adempiuto agli obblighi economici che derivavano dalla loro partecipazione alla cooperativa. L'imputato aveva anche accusato i soci in mora di non saper stare in società o in condominio.

Sia ben chiaro, spiega la Corte, sostenere che qualcuno non rispetta obblighi di natura economica può essere di per sé diffamatorio ma solo se il fatto non è vero. Mentre non c'è reato se l'addebito corrisponde alla realtà o se si ha ragione di ritenerlo corrispondente al vero.

La Cassazione aggiunge che, in tema di diritto di critica, occorre tenere conto anche della forte conflittualità che vi era tra le parti perché in tal caso il limite della continenza può intendersi superato soltanto "in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato".

Nel caso di specie risulta chiaro che il presidente della cooperativa volesse stigmatizzare la condotta di chi aveva dimostrato "appunto di 'non saper stare' (non rispettandone la prima ed essenziale regola, di versare il dovuto) in una società od in un condominio: e non si vede proprio dove possa ravvisarsi, nel quadro appena descritto, la lesione dell'altrui reputazione".

Qui sotto il testo della sentenza.

Cassazione Civile, testo sentenza 29105/2015

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