La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 6956/2004) ha stabilito che per il pubbllico impiego privatizzato non si applica la sospensione dei termini prevista per il periodo feriale. I Giudici della Corte hanno infatti precisato che queste cause rientrano nella competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, stante la disposizione prevista dall'art. 3, Legge n. 741/1969.
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