L'imputato regolarmente citato in giudizio non può lamentare la violazione al diritto della difesa per l'operato di un difensore che ha liberamente scelto

Se il difensore per sua negligenza ha lasciato scadere un termine, la parte da lui rappresentata non ha diritto alla restituzione in termini perché tale fattispecie non concretizza un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24922 del 15 giugno 2015 (qui sotto allagata) che ha così convalidato una sentenza di condanna di un uomo per il reato di maltrattamento animali.


L'imputato sosteneva  di non aver potuto esercitare il suo diritto di difesa per colpa del difensore che aveva nominato nel giudizio di primo grado, dato che questi non sia rappresentato al dibattimento e non aveva neppure citato i testimoni ammessi.


La corte d'appello non aveva accolto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per sentire i testimoni della difesa e la sentenza era stato il frutto di un'istruttoria parziale in cui erano stati sentiti soli testimoni dell'accusa 

Secondo la Cassazione però "incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferitoยป. 


Insomma una volta citato in giudizio, l'imputato non può lamentare la violazione del diritto alla difesa per la condotta negligente di un difensore che ha scelto liberamente. Tale negligenza potrà vedere vivo solo sul piano civilistico o disciplinare.


Con specifico riferimento alla restituzione in termini di cui all'articolo 175 del codice di procedura penale la corte ribadisce che "Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione". 


Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Cassazione Penale, testo sentenza 24922/2015

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