La frode fiscale, disciplinata dal d.lgs. n. 74/2000, è un reato compiuto al fine di evadere le imposte tramite l'uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti

Cos'è la frode fiscale

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Il delitto di frode fiscale, dopo l'abrogazione della Legge 516 del 1982, trova la sua disciplina negli articoli 2 e seguenti del Decreto Legislativo numero 74 del 2000. Esso si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

È, altresì, sanzionata la condotta di chi emette fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l' evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La ratio normativa

Ricercando la ratio della previsione normativa, il legislatore ha inteso tutelare l'interesse erariale alla integrale riscossione delle imposte dovute, anche in considerazione del fatto che il gettito derivante dalle imposte è diretto ad alimentare le risorse pubbliche da destinare ad obiettivi di carattere sociale.

Elemento materiale della frode fiscale

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La frode fiscale si configura quale reato proprio, risultando attuabile esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale concernente l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto.

L'elemento materiale del reato si individua nella specifica condotta consistente nell'avere indicato - in una delle dichiarazioni annuali relative ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto - degli elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o di altri documenti emessi per operazioni inesistenti.

Tali fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Elemento psicologico

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Ai fini della configurazione del reato di frode fiscale, l'elemento psicologico è il dolo specifico di evasione, in quanto la condotta dell'agente deve risultare specificamente orientata al perseguimento del fine dell'evasione (posta in essere in prima persona o da parte di terzi) delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Infatti, alla presentazione di una dichiarazione fiscale non veritiera fa da corollario di norma il mancato versamento del tributo o il versamento di un tributo minore.

Frode fiscale e truffa

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La Corte di Cassazione ha evidenziato la specialità del reato di frode fiscale rispetto a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato.


Gli elementi comuni delle due fattispecie sono ravvisabili nella induzione in errore perpetrata mediante artifici e raggiri, mentre l'elemento qualificante la frode fiscale si individua nella specifica modalità realizzativa e, dunque, nello specifico artificio posto in essere consistente nell'emissione di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti ai fini di evasione propria od altrui. Sebbene nella configurazione della frode fiscale non rilevi il conseguimento del profitto, esso emerge sempre quale scopo della condotta tipica sorretta dal dolo specifico.

Frode fiscale: giurisprudenza Cassazione

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Di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di frode fiscale:

Cassazione penale n. 3761/2022

In riferimento al reato di cui all'art.2 d. Igs. 74/2000, va ricordato che lo stesso è integrato dalla mera indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, effettuata avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e finalizzata ad evadere le dette imposte: non è affatto necessario per l'integrazione della fattispecie che alla presentazione della dichiarazione recante tale fraudolenta indicazione faccia immediatamente seguito lo sfruttamento "economico" del falso credito Iva (mediante rimborso o mediante compensazione). Occorre quindi la consapevole indicazione degli elementi passivi documentati dalle fatture emesse per operazioni inesistenti nel precedente anno di imposta, in relazione alle quali non sussiste il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1973, che conduce alla logica conclusione della sussistenza del dolo. Per quanto attiene al dolo specifico di evasione in riferimento all'emissione delle fatture, avvenuta in precedenza, di cui all'art. 8 D.Igs. n. 74 del 2000 è stato osservato che l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi (Cfr. Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Mura, Rv. 246991 - 01), dolo che può peraltro coesistere anche con altre finalità.

Cassazione penale n. 12680/2020

Deve essere confermato l'indirizzo ermeneutico che ritiene configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell'agente, dell'evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.

Cassazione penale n. 37725/2014

Può sussistere il concorso tra il reato di frode fiscale e il reato di truffa se dalla condotta di frode fiscale deriva anche un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale come nel caso in cui si ottengano delle erogazioni pubbliche.

Cassazione penale SS.UU. n. 1235/2010

Il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

Giovanna Molteni

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