Valida la notifica dell'udienza inviata via fax di sabato in quanto non è notorio che gli studi professionali siano chiusi e se funzionano i mezzi telematici

di Marina Crisafi - Sabato pomeriggio, lo studio legale è chiuso ma il fax è attivo e riceve l'avviso di notifica dell'udienza. Tanto basta per rendere valida la comunicazione proveniente dalla cancelleria. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 21439 depositata il 22 maggio scorso, rigettando il ricorso di un avvocato che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza con il quale il Tribunale di Roma aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il proprio assistito.

Tra gli altri motivi di doglianza, eccepiva l'avvocato che l'avviso di fissazione dell'udienza dell'interrogatorio dell'imputato ex art. 294 c.p.p. non era stato comunicato in modo tempestivo, in quanto la cancelleria del tribunale lo aveva inviato a mezzo fax di sabato, giornata in cui gli studi professionali sono notoriamente chiusi, quando invece poteva essere inoltrato semplicemente contattando il professionista al proprio cellulare.

Ma la seconda sezione penale smentisce.

La cancelleria del magistrato, si legge infatti nella sentenza

, "ha comunicato con un anticipo di ben più di 24 ore la data e l'ora dell'interrogatorio della persona indagata, ciò facendo con il sistema più corretto e sicuro, essendo sta­to effettuato con il mezzo del fax allo studio dello stesso avvocato ove l'apparato lo ha ricevuto". Pertanto, la notifica è da intendersi valida, in quanto inviata nel luogo d'elezione previsto dalla legge, con mezzo idoneo e in tempo ampiamente precedente il compimento dell'atto.

Inoltre, ci ha tenuto a sottolineare la Cassazione, non è affatto "notorio che gli studi professionali siano ‘chiusi' il sabato pomeriggio, soprattutto nel momento in cui risultano regolarmente in funzione attrezzature telematiche idonee a ricevere le comunicazioni provenienti dagli uffici pubblici". Peraltro, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, "gli aspetti organizzativi dello svolgimento di una pro­fessione privata non possono essere fatti ricadere sul servizio pubblico una volta che quest'ultimo ha adempiuto a quanto previsto dalla legge".


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