Il proprietario perde il beneficio di "prima casa" se non sposta la residenza entro i termini di legge, anche se il ritardo è dovuto a vizi di costruzione

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 10586 del 22 Maggio 2015.


Se la residenza non viene spostata entro i termini di legge (dodici mesi dall'acquisto o dall'inizio della locazione) il proprietario perde il beneficio di "prima casa" anche se, come nel caso di specie, il ritardo è dovuto da cause terze, nella specie dalla presenza di gravi vizi di costruzione


Secondo la Cassazione, infatti, non si tratterebbe di causa di forza maggiore, dal momento che per dirsi tale essa deve avere i caratteri dell'oggettività, e non, come in questo caso, dipendere da circostanze di carattere personale. 


Per tale motivo al contribuente veniva notificato recupero di imposta, contro il quale l'interessato proponeva ricorso, accolto in primo ma successivamente riformato in secondo grado di giudizio. Avverso quest'ultima sentenza proponeva quindi ricorso in Cassazione.

"La giurisprudenza ha riconosciuto al contribuente la possibilità di conservare tale beneficio fiscale, nonostante l'inutile decorso del termine di legge, purchè dimostri l'esistenza di un impedimento integrante gli estremi della forza maggiore, ritenuta in via del tutto eccezionale idonea a giustificare il ritardato adempimento". 

Dovendo tuttavia la circostanza superare un termine fissato dalla legge, essa non può che avere i caratteri della precisione e della specificità; tale onere della prova grava sul contribuente, "dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo a comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell'istituto della forza maggiore". 

L'interessato deve provare che l'evento è inevitabile e imprevedibile e che il suo verificarsi non è ad egli imputabile

Come si legge nel testo della sentenza, "perché si possa parlare di forza maggiore, occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata". 

Né possono bastare le avvenute rimostranze nei confronti del venditore, specie se si considera che già al momento dell'acquisto il fabbricato era in fase di ristrutturazione e che vie era un progetto di variante che prevedeva diverse modifiche sostanziali.

Insomma, conclude la Corte, "non si può ritenere integrato il requisito dell'imprevedibilità dell'evento, ferma restando l'azionabilità di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell'immobile".

Applicati tali principi al caso in oggetto, nel merito è risultato che l'avverarsi della condizione era tutt'altro che imprevedibile. Il ricorso è rigettato.

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