I dati personalissimi vanno trattati con metodi di cifratura o con codici identificativi che ne garantiscano la protezione

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 9785 del 13 Maggio 2015. 

E' responsabile il Comune che, durante le operazioni di aggiornamento delle liste elettorali, omettendo di adottare le necessarie precauzioni, trasmette al nuovo comune di residenza del resistente informazioni personali integrali, ivi compreso il cambiamento di sesso. Secondo la Suprema corte si tratterebbe di palese violazione della privacy; in questo modo sarebbe confermata la sentenza di merito che già condannava il Comune responsabile.

"Il diritto alla riservatezza (o all'intimità della sfera privata) dell'individuo appare, ben più di altri aspetti di tutela della personalità, strettamente collegato alle profonde trasformazioni operate dalla società industriale: accresciuto contatto e a un tempo maggiore estraneità tra gli individui, più ampio dinamismo e circolazione dei soggetti, che possono inserirsi in ambienti e situazioni tra loro del tutto indipendenti, talora rivestendo ruoli differenziati e mostrando così profili diversi della propria personalità". La questione è inquadrata dalla Suprema corte in questi termini; prosegue poi affermando che "è soprattutto l'incessante progresso tecnologico, il perfezionamento (e la pericolosità) dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie che, attraverso inedite, per il passato del tutto impensabili, e talora gravissime aggressioni agli aspetti più intimi della personalità, chiedono necessariamente l'individuazionedi più efficaci e adeguate difese". 

Rileva la Corte come la tutela della privacy abbia un ruolo di preminente interesse pubblico e che per tale motivo i dati personalissimi (inerenti la salute, la sfera sessuale) così come previsto per legge, debbano essere trattati con metodi di cifratura o con codici identificativi che ne consentano sì la trasmissione ma anche la protezione. Il Comune non ha provato, ex art. 2050 cod. civ., di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; per questo motivo il ricorso è respinto.

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