Un potere che il giudice può esercitare non solo in sede di ammissione ma anche quando una parte dei testimoni è stata già sentita

di Licia Albertazzi - Il potere del giudice di ridurre il numero dei testimoni è discrezionale e può essere esercitato anche nel corso del giudizio ossia quando una parte dei testimoni è stata già sentita. Lo afferma la Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 9477 dell'11 Maggio 2015. 

Questo tipo di potere, spiega la Corte, non può essere sindacato in sede di legittimità.

Vale la pena peraltro evidenziare che il potere di ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti, di cui fa menzione la Corte (e che è riconosciuto dall'art. 245 e dall'art. 209 del codice di procedura civile), comporta una valutazione della superfluità di alcune delle deposizioni testimoniali richieste. Tale potere potrebbe però compromettere il diritto della parte a fornire la prova dei fatti dedotti a sostegno delle proprie ragioni specialmente se la riduzione del numero dei testimoni viene fatta richiamando il principio di economia processuale e prescindendo dalla valutazione sulla loro rilevanza. In tal caso si corre il rischio concreto di compromettere l'esito del giudizio precludendo la possibilità di completare il quadro probatorio con l'assunzione di testimonianze che potrebbero invece essere determinanti.

Tornando alla fattispecie esaminata dalla sentenza in oggetto, il ricorrente aveva impugnato una sentenza di appello che aveva confermato la legittimità del suo licenziamento, disposto dal datore di lavoro per avere lo stesso mantenuto una condotta aggressiva e ingiuriosa nei confronti di un collega.

Nel ricorso per Cassazione il lavoratore aveva lamentato un vizio di procedura, per non aver il giudice d'appello tenuto conto delle proprie richieste di ammissione di testi in controprova e per aver altresì ridotto la lista dei testimoni proposta dal resistente datore di lavoro, senza che tale decisione fosse stata accettata.

Qui sotto il testo della sentenza.


Vai al testo della sentenza 9477/2015

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