Non occorre produrre in giudizio la copia della cartella di pagamento: per provare il perfezionamento della notifica è sufficiente l'avviso di ricevimento

di Marina Crisafi - Non è necessario produrre in giudizio la copia della cartella esattoriale, per la validità della notifica è sufficiente l'avviso della raccomandata di ricevimento. È questo in estrema sintesi quanto affermato dalla terza sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 9246 pubblicata il 7 maggio scorso, che fa il paio con quanto sostenuto pochi giorni fa dalla seconda sezione, la quale ha ribadito la validità della notificazione delle cartelle Equitalia effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (leggi "Cartelle Equitalia: valida la notifica tramite raccomandata A/R").

Rigettando il ricorso di un contribuente contro il pignoramento conseguente alla procedura di riscossione avviata a suo carico da Equitalia, la S.C. con un'articolata motivazione, ha sottolineato che in materia di notifica della cartella esattoriale, secondo il disposto di cui all'art. 26, 1° comma, del d.p.r. n. 602/1973, la prova del perfezionamento della procedura di notificazione e della data è da intendersi assolta mediante la produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento. Per cui non è necessario che l'agente di riscossione produca in giudizio la copia della cartella di pagamento, la quale, "una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c." superabile soltanto se lo stesso provi di essersi trovato "senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione".

La sentenza contiene, inoltre, una precisazione importante: l'omissione della notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) è un vizio che comporta "la nullità del pignoramento con il quale inizia l'espropriazione forzata".

Quanto alla giurisdizione, l'opposizione al pignoramento

(di Equitalia), anche laddove ne venga fatta valere la nullità per omissione del procedimento di notifica, ha affermato la S.C., è ammissibile di fronte al giudice ordinario (e non tributario), il quale dovrà verificare soltanto "la sussistenza o meno del difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto  consequenziale".

 


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: