La violazione di domicilio è un reato che è disciplinato dall'art. 614 c.p., collocato nel quadro dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Cos'è la violazione di domicilio

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Il reato di violazione di domicilio si configura quando un soggetto:

  • si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo o clandestinamente o con l'inganno;
  • si trattiene nei predetti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo o clandestinamente o con l'inganno.

La pena

La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato, si applica la reclusione da uno a cinque anni.

Violazione di domicilio: procedibilità

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Se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato, il delitto è punibile d'ufficio, mentre nella fattispecie base la procedibilità è a querela della persona offesa.

Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale

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L'articolo 615 c.p. contempla due ipotesi particolari di violazione di domicilio a soggettività ristretta in quanto realizzate da soggetti investiti della qualifica di pubblico ufficiale.

Innanzitutto viene punito con la reclusione da uno a cinque anni il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nei luoghi di cui all'articolo 614 c.p.. In questo caso si procede d'ufficio.

Se l'abuso consiste nell'introdursi in tali luoghi senza osservare le formalità prescritte dalla legge si applica la pena della reclusione fino a un anno e la procedibilità, a seguito della novella apportata con il d.lgs. n. 36/2018, è a querela della persona offesa.

La nozione di domicilio

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Il domicilio non va inteso nel significato ristretto di cui all'articolo 43 c.c., ovverosia come sede principale degli affari ed interessi, in quanto, ai fini penali, per domicilio si intende l'abitazione, ogni altro luogo di privata dimora e le appartenenze di essi.

L'abitazione è il luogo dove la persona conduce vita domestica in modo definitivo o temporaneo. L'uso deve essere attuale ma non è necessaria la continuità dell'occupazione né la presenza degli occupanti.

Per luogo di privata dimora si intende qualsivoglia sito ove taluno si soffermi per svolgervi un'attività inerente alla sua vita privata. È un concetto più ampio di quello di abitazione in quanto ricomprende ambienti in cui non si sviluppa una vera e propria vita domestica come lo studio professionale, i locali dell'impresa, la camera d'albergo o la cabina di una nave.

Le appartenenze sono costituite dai luoghi che si presentano come accessori rispetto a quelli di privata dimora in quanto predisposti per il loro migliore godimento o servizio. È il caso dei giardini, degli androni, dei balconi e delle rimesse.

Violazione di domicilio: condotta penalmente rilevante

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Ai fini dell'integrazione del reato di violazione di domicilio, introdursi significa fare ingresso con l'intera persona nel domicilio altrui, non bastando l'introduzione di un braccio, del capo o di una gamba attraverso un'apertura. Trattenersi significa rimanere in un dato luogo, continuare a sostarvi.

L'introduzione deve effettuarsi invito domino. All'introduzione effettuata contro la volontà (manifestata espressamente o tacitamente) del dominus è equiparata quella che avviene clandestinamente ovvero con l'inganno traendo in errore il dominus.

La giurisprudenza sulla violazione di domicilio

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Ecco di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di violazione di domicilio:

Cassazione penale sentenza del 09/11/2020 n. 31276

In tema di coabitazione, il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta a ciascuno dei conviventi e dunque il dissenso, espresso o tacito e, comunque, presunto in ipotesi di finalità illecita, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio.

Cassazione penale sentenza del 24/06/2019 n. 27816

Con riferimento al delitto di rapina, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che la realizzazione della condotta incriminata all'interno di un edificio o di un altro luogo destinato a privata dimora configura, dopo l'introduzione del n. 3bis del comma terzo dell'art. 628 cod. pen., un "reato complesso", nel quale rimane assorbito il delitto di violazione di domicilio, che costituisce reato - mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di rapina.

Cassazione penale sentenza del 31/05/2019 n. 24448

Il soggetto passivo del delitto di violazione di domicilio è da individuare in chi, per avere la disponibilità esclusiva di uno spazio nel quale si esplica la propria personalità individuale in piena libertà, ha la titolarità del diritto di vietare a terzi l'ingresso o la permanenza in esso, che viene ad identificarsi in uno dei luoghi presi in considerazione dalla norma penale citata. In tal senso, in effetti, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, per individuare il titolare dello jus excludendi omnes alios, occorre avere riguardo al contenuto del diritto alla libertà del domicilio, che non è

astrattamente predeterminato ma è variabile ed è definibile solo in concreto, in ragione dell'effettivo atteggiarsi della relazione tra il soggetto ed il bene scelto come abitazione o luogo ad essa equiparabile.

Cassazione penale sentenza del 20/11/2014 n. 52680

Integra il delitto di cui all'art. 615 ter c.p. la condotta di colui che acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare dell'elaboratore per delimitarne oggettivamente l'accesso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'alterazione del funzionamento di alcune caselle vocali riservate ai dipendenti e programmate in modo che partissero telefonate a ciclo continuo dal numero del gestore verso le utenze mobili prepagate con il profilo "autoricarica" in uso agli imputati).

Cassazione penale sentenza del 24/09/2014 n. 47938

Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), non assumono rilievo le violazioni commesse dal soggetto autorizzato in ordine alle indicazioni relative all'orario nel quale gli accessi possono essere effettuati in quanto si tratta di prescrizioni che attengono solo al profilo della organizzazione interna dell'ufficio presso il quale il sistema è operativo e non, invece, all'accesso ed al tempo di permanenza nel sistema informatico.

Cassazione penale sentenza del 17/07/2014 n. 41192

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 617 c.p., la fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che, lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione. (Fattispecie relativa alla presa di cognizione da parte di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore, mediante registrazione, in relazione alla quale la Corte ha osservato che la fraudolenza non potesse essere esclusa dalla asserita consapevolezza dell'altro genitore della preannunciata intenzione dell'imputato di registrare le telefonate).

Cassazione penale sentenza n. 47500/2012

Nel caso in cui, all'esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l'abitazione familiare, trasferendosi a vivere altrove, l'unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell'abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si intrattiene contro la volontà espressa o tacita di quest'ultimo ovvero clandestinamente o con l'inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove.

Cassazione penale sentenza n. 11746/2012

Nel reato di violazione di domicilio, l'aggravante della violenza sulle persone sussiste quando l'energia fisica o un altro mezzo, esclusa la minaccia, sia adoperato da un soggetto su un altro per annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. La violenza deve essere contestuale e collegata da un nesso teleologico con la violazione di domicilio. Essa può manifestarsi in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca e si fraziona la fase esecutiva del reato, e pertanto anche quando la violenza alle persone non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto.


Cassazione penale sentenza n. 1309/1986

Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di un soggetto che si introduca nella casa della moglie, dalla quale vive separato, senza il suo consenso, per vedere la figlia che era stata affidata alla moglie medesima o il comportamento di colui il quale, essendo stato in precedenza temporaneamente ospitato, si introduca nell'abitazione contro la volontà dell'avente diritto alla esclusione, che non gli intenda più concedere ospitalità.

Giovanna Molteni

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