Così, si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la recente sentenza n. 340/2015

di Marina Crisafi - L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, "in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il ‘contraddittorio endoprocedimentale', mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo".

Così, si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la recente sentenza n. 340/2015, in una vicenda relativa all'impugnazione da parte di un contribuente dell'iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia sui propri immobili, senza che fosse stata preceduta dalla previa intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 del d.p.r. n. 602/73.

Il contribuente chiedeva pertanto l'annullamento dell'iscrizione e delle cartelle di pagamento e le sue ragioni venivano accolte in primo grado dalla CTP di Cuneo, ma Equitalia adiva il giudice tributario di secondo grado, negando qualunque violazione dell'art. 50 del dpr n. 602/73, in quanto non applicabile al caso di specie essendo norma posta a tutela dei contribuenti nella procedura esecutiva immobiliare e non anche con riferimento all'ipoteca, mero atto conservativo dei beni del debitore.

Richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. SS.UU. n. 19668/2014), la CTR ha osservato, invece, che se è vero che "all'iscrizione ex art. 77 del d.p.r. n. 602/73 non è applicabile la regola prevista dall'art. 50 comma 2 del medesimo decreto, trattandosi di procedure alternative - tuttavia - ciò non significa che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente".

Tale tesi è "confortata" sia dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 che dall'art. 21-bis della l. n. 241/1990 che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce senza alcun dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente.

Entrambe le previsioni normative, dunque, impongono, ha affermato la CTR "che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente".

Ciò in virtù di un principio generale, "caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente".

Pertanto, ha concluso la CTR, a maggior ragione la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente, in quanto quest'ultima "è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione".

 


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