Un caso di morte del dipendente a seguito di una puntura zecca. La moglie aveva sostenuto che suo marito lavorava in ambiente insalubre

Avv. Stefano Savoldelli

In provincia di Catania un uomo muore per arresto cardiaco a seguito della puntura di una zecca. La moglie dell'uomo chiede che le venga riconosciuta la rendita amministrativa spettante ai superstiti. La domanda della donna viene respinta tanto in primo quanto in secondo grado. 

La richiesta della moglie poggia sul fatto che a suo avviso il decesso dell'uomo deve ricondursi all'attività da costui svolta, per essere stato punto sul posto di lavoro, mentre si trovava alle dipendenze di Impresud s.r.l. 

Ad avviso della Corte d'appello il decesso a causa della puntura dell'insetto è circostanza pacifica, tuttavia non sussistono elementi per affermare che il fatto sia avvenuto nel cantiere ovvero in aperta campagna ove l'uomo, esponendosi (a dir della moglie) ad un rischio maggiore e specifico,  pare si fosse recato per una pausa fisiologica stante la mancanza di idonei servizi igienici in cantiere. Peraltro, aggiunge la Corte d'appello, non vi era stata alcuna denuncia dell'evento da parte del lavoratore e del datore di lavoro. 

Tutto ciò, senza contare che, a detta dell'ufficio igiene di Siracusa, sia prima che sopo l'evento in contestazione molte zone della città, ivi comprese quelle in cui il lavoratore viveva, erano state sottoposte a disinfestazione proprio in ragione della presenza di zecche. 

Il lavoratore, concludeva la Corte d'appello, era stato quindi esposto ad un rischio generico, esattamente come qualsiasi altro cittadino.  

Ricorrendo in Cassazione la moglie deduce i seguenti motivi:

-        -  Il luogo ove operava il marito era esposto ad un rischio specifico ovvero ad un rischio aggravato, poiché l'ambiente lavorativo era di particolare nocività per la presenza di insetti che esponevano i lavoratori a gravi fattori di rischio (il luogo era infestato da erbacce e nelle vicinanze vi stanziavano cavalli e cani ed il cantiere era privo di elementari presidi igienici)

-        -  La mancata denuncia da parte da parte del marito derivava dal fatto che il medesimo era deceduto pochi giorni dopo la puntura, mentre la mancata denuncia da parte del datore di lavoro derivava da fatto che il cantiere era illegittimo sotto il profilo delle condizioni di salubrità ed igiene e, pertanto, il datore di lavoro non aveva alcun interesse a denunciare l'evento, essendo questo collegato alla sua inadempienza

-         - La Corte, attraverso la prova per presunzioni (ovvero risalendo dal fatto noto a quello ignoto), ben poteva ritenere (anche perché un altro lavoratore era stato punto nel corso del'attività) che vi fosse nesso eziologico tra attività lavorativa ed evento, essendo il luogo di lavoro insalubre (non vi erano presidi igienici) ed infestato da insetti (luogo peraltro più volte disinfestato)

La Corte di Cassazione, condividendo le conclusione della Corte d'appello, e preso atto delle doglianze della donna, ha infine così statuito con la sentenza n. 6933 del 7 aprile 2015:

-       -  In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali il dipendente che sostiene la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando che l'affezione denunciata sia riconducibile alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

-       - In assenza di rischio specifico, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte ed ipotetiche , ma deve essere fondato su di un criterio di elevata probabilità e non già della mera possibilità (così, ex multis, Cass. Civ n. 21825/14, 15080/09, 14308/06).

La Corte ha dunque respinto al domanda della donna sull'assunto che la stessa non avesse fornito alcuna prova circa la riconducibilità dell'evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini di probabilità.

Rubrica a cura dell'avv. Stefano Savoldelli del Foro di Bergamo

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