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di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 8100 del 20 Aprile 2015. La risposta data dalla Suprema corte è negativa. Nel caso di specie, avverso il provvedimento che prevede l'intervento dei servizi sociali, ricorrono i nonni paterni di un adolescente il quale, durante il processo, sentito dal giudice ex art. 155 sexies cod. civ., ha chiaramente espresso parere negativo circa la propria collocazione presso i nonni. Ciò poiché è stato accertato un conflitto tra i genitori e i ricorrenti, conflitto che non può essere sicuramente risolto, né sopportato, dal minore.


Secondo l'interpretazione fornita dal giudice del merito, avallata poi dalla Cassazione, non esisterebbe in capo agli ascendenti un diritto automatico all'affidamento dei minori nel caso in cui i genitori, per qualsiasi motivo, non siano più in grado di far fronte al mantenimento della prole. Se il diritto alla frequentazione dei nipoti potrebbe trovare fondamento nell'art. 29 della Costituzione (sulla famiglia) così non è nelle previsioni del codice civile, il quale si limita ad affermare il diritto dei nipoti a mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti, in caso di separazione dei genitori. Che non implica necessariamente il contrario, nel senso che finalità ultima della norma non è quella di tutelare i nonni, ma il minore stesso. Al giudice è affidato il potere-dovere di adottare tutti i provvedimenti che si rivelino opportuni al mantenimento dell'equilibrio psicofisico del minore; "così nella specie i giudici di merito hanno voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore". La situazione avrebbe infatti indotto nello stesso una condizione ansiogena che di certo non rispecchierebbe la ratio della norma. L'ascolto del minore, in questo caso, si è dunque rivelato fondamentale, legittimando la decisione giudiziale. Il ricorso è rigettato.

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