di Marina Crisafi - Con ordinanza 7444 del 14 aprile 2015 la Cassazione ha rigettato il ricorso di un avvocato

di Marina Crisafi - Può rinunciare al risarcimento l'avvocato che lamenta il guasto alla linea telefonica se il disservizio consente comunque di effettuare le chiamate in entrata e in uscita. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7444 depositata ieri, rigettando il ricorso di un avvocato che chiedeva alla Telecom il risarcimento del danno subito a seguito di un guasto all'utenza telefonica del proprio studio legale che aveva impedito la comunicazione in entrata e in uscita.

A nulla sono valse le doglianze del ricorrente sulla esclusione da parte dei giudici di merito del risarcimento per il danno cagionato a causa della erronea interpretazione delle prove testimoniali (nella specie della segretaria e di un altro avvocato) e documentali.

Per la sesta sezione civile della S.C., infatti, i giudici di merito hanno rigettato la domanda poiché mancava la prova del fatto che il disservizio aveva impedito le comunicazioni telefoniche, in entrata e in uscita, risultando invece dimostrato, dai tabulati prodotti e dalle testimonianze assunte, che la linea era stata costantemente utilizzata dallo studio "anche nei giorni successivi a quello della denunzia del guasto, e che l'inconveniente, consistente nella frequente caduta della linea, era durato solo pochi giorni".

Per cui, ha affermato la Cassazione, la decisione da parte dei giudici di merito di escludere il risarcimento mancando la prova del fatto asseritamente lamentato dall'attore, è stata congruamente operata sulla base di una valutazione completa delle risultanze probatorie e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

In altre parole, pur risultando acclarato il disservizio causato all'attività dello studio legale date le difficoltà nelle comunicazioni dovute alle repentine cadute della linea telefonica, la Telecom non deve alcun risarcimento.

Ricorso rigettato, quindi. Ma non solo. L'avvocato ha anche rimediato una condanna al pagamento delle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.


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