La nota supplisce la mancanza nel titolo della quota pignorata

Avv. Gabriele Mercanti

Chi possiede una certa dimestichezza con l'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari (oggi corrispondente a quelli che erano, in un tempo non remoto, i maggiormente noti "classici" Registri Immobiliari) spesso si imbatte in ipotesi di non perfetta coincidenza tra titolo (cioè il documento in cui è contenuto (1) il diritto che ne legittima la trascrizione o l'iscrizione) e la nota (cioè il supporto cartaceo e/o informatico che, ai fini dell'adempimento pubblicitario, deve necessariamente riassumerne il contenuto). (2)

Al riguardo, è opinione ormai definitivamente consolidata quella per cui, ai fini dell'opponibilità ai terzi cui è ontologicamente improntato il sistema pubblicitario, rilevi esclusivamente il contenuto della nota: in pratica, colui che effettua l'ispezione è tenuto ad indagare esclusivamente la nota, potendosi - se non, addirittura, dovendosi - disinteressare del titolo che sta a monte. (3)

Ma il principio di cui sopra può essere "forzato" al punto di ritenere che la nota possa supplire alle manchevolezze del titolo? Ed in caso di risposta affermativa, quali manchevolezze possono essere sanate dalla corretta nota?

Forse al quesito de quo non può essere fornita una risposta generalizzata, ma relativamente al caso dell'atto di pignoramento di immobile senza indicazione della quota di spettanza dell'esecutato e della pedissequa nota di trascrizione recante - invece - l'esatta indicazione della quota colpita, per la Corte di Cassazione, con la Sentenza della Terza Sezione Civile n. 6833 depositata in data 3 aprile 2015, una risposta certa esiste.

Per gli Ermellini, infatti, "la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato a esecuzione" e, conseguentemente, "non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento in dipendenza della sua pure sussistente lacuna originaria".

I Giudici del Palazzaccio, quindi, attribuiscono qui alla nota di trascrizione non solo una funzione preminente al titolo, ma - addirittura - integrativa del medesimo.

A prescindere, poi, dalla condivisibilità o meno del ragionamento dei Giudici del S.C., resta da valutare (caso per caso) fino a che punto il concetto di "interazione" tra titolo e nota - che da un punto di vista concettuale potrebbe sempre sussistere - possa essere invocato a proprio favore dal contendente che, per sua sfortuna o imperizia, si accorga di avere a disposizione un titolo lacunoso e/o impreciso.

Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com

www.avvocatogabrielemercanti.it

(1) Non è questa le sede per addentrarsi nell'infinita querelle circa l'identificazione dell'oggetto della pubblicità immobiliare, discutendosi da sempre se si tratti degli "atti" o dei "diritti".

(2) Un'interessantissima casistica molto concreta delle plurime sfumature di divergenze tra nota e titolo è tracciata da Astuni, ne "L'individuazione del bene oggetto di pignoramento. Dati catastali e descrizione" in Forum Naonis - Rivista telematica di giurisprudenza - n. 21 - Ottobre 2009", scaricabile dal link http://www.forumnaonis.it/files/204/Relazione%20%20Astuni.pdf

(3) Cfr. Cass. n. 8.964/2000: "Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa".

Cassazione Civile, testo sentenza 6833/2015

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