Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 7132 del 9 Aprile 2015.

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 7132 del 9 Aprile 2015. 

L'addebito della separazione è quell'istituto che pone a carico di una delle parti la responsabilità dell'intervenuta rottura del legame matrimoniale

Affinchè vi possa essere una pronuncia giudiziale di addebito, tuttavia, occorre che sussistano determinati elementi, non previsti espressamente dalla legge (la quale si esprime attraverso concetti giuridici indeterminati) ma che il giudice deve ricavare dall'esame dei fatti di causa.

Nel caso in oggetto, a seguito di rigetto della domanda sia in primo che in secondo grado di giudizio, l'interessata ricorre denunciando difetto di motivazione della sentenza impugnata, per non aver il giudice del merito preso in considerazione due circostanze fondamentali

il marito, oltre ad essere dipendente dall'alcol (nonostante l'intervento a sostegno della moglie la situazione non era cambiata) aveva deciso unilateralmente di interrompere la terapia finalizzata alla procreazione assistita, dopo che la ricorrente stessa si era sottoposta a intervento chirurgico invasivo. 

La Corte d'appello non avrebbe tenuto in debito conto la natura delle patologie sofferte dal marito, in particolare la dipendenza da alcol è malattia "superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito", considerando insufficienti gli elementi probatori addotti dall'interessata. 

La Cassazione censura la sentenza impugnata accogliendo il ricorso; il quadro generale proposto nel merito è infatti di per sé idoneo a minare il vincolo di fiducia posto alla base del rapporto coniugale. Il principio espresso dalla Suprema corte è il seguente: "la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali (…) ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise del marito, così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale".

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