Il termine di
prescrizione del diritto ad ottenere risarcimento del danno nei confronti di un professionista colpevole di
appropriazione indebita,
inizia a decorrere da quando è cessato l'incarico e
non da quando è stato commesso l'illecito.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.6921 del 7 aprile 2015 (qui sotto allagata) che ha dato così ragione al cliente di un commercialista che si era visto "sottrarre" alcune somme di denaro di cui il professionista aveva la disponibilità in ragione del suo mandato.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente individuato il
termine di prescrizione di cinque anni trattandosi appunto di un'ipotesi di
responsabilità extracontrattuale ed ha fatto riferimento al disposto di cui all'articolo 2947 del
codice civile. I giudici d'appello, però,
hanno commesso un errore laddove hanno individuato come data di
inizio della decorrenza del termine di prescrizione, quella dell'illecito anziché quella della cessazione dell'incarico.
Come spiega la Cassazione, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che sia cessato il rapporto professionale o comunque da quando il professionista abbia assolto l'obbligo di rendere il conto al cliente. Questo perché è principio consolidato che la prescrizione può decorrere solo da quando il diritto può essere fatto valere.
In conclusione i termini di prescrizione non decorrono da quando il fatto illecito ha leso l'altrui diritto ma dal momento in cui il danno diventa oggettivamente riconoscibile.