Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 6643 del 1 Aprile 2015.

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 6643 del 1 Aprile 2015. 


E' legittimo esperire azione di contrasto allo spoglio nel caso di comproprietà, dunque compossesso, di un determinato bene? 


La risposta arriva dalla Cassazione con la sentenza in oggetto.


Nella fattispecie, un condomino ha provveduto a installare un citofono sfruttando un vano appartenente ai beni in comune; a seguito di ciò, altro condomino ha disinstallato tale impianto, provocando come reazione un'azione di spoglio.

La Suprema corte, rispondendo ad uno dei quesiti proposti dal ricorrente, ha escluso che nel caso di specie possa essersi configurata una usucapione, ed ha chiarito che ai fini dell'acquisto della proprietà esclusiva per prolungato possesso "è necessaria la sussistenza di tale comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena"

Occorre dunque primariamente distinguere tra possesso finalizzato all'usucapione

- da escludersi, data la natura comune della cosa oggetto di spoglio - e situazione di fatto tutelabile in sede di reintegrazione. Il compossesso del bene condominiale implica che la cosa sia fruibile da tutti gli inquilini, purchè l'azione esercitata non escluda il possesso da parte degli altri. Secondo il ricorrente, resistente all'azione di spoglio nel giudizio di merito, "la nicchia, pur precedentemente mai utilizzata, era nel complesso di tutti i condomini per cui, a seguito dell'installazione dell'impianto, l'ablazione non costituiva reazione legittima". Secondo la Cassazione la questione non può essere risolta in punto di diritto poiché graverebbe sulla sentenza impugnata difetto di istruttoria. Il giudice del merito non avrebbe infatti provveduto a verificare l'esistenza di una canalina preesistente, a favore del condomino che per primo ha provveduto all'installazione dell'impianto, la quale "poteva avere un effetto prenotativo", nonché sulla sufficienza dello spazio di nicchia per la collocazione di entrambi gli impianti. Tutto ciò premesso, enunciate le regole giuridiche applicabili alla controversia, la sentenza è cassata con rinvio proprio per permettere l'accertamento di tali circostanze di fatto; sulla base di tali accertamenti dovrà quindi essere risolta la questione.

Vai al testo della sentenza 6643/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: