I ricorsi individuali alla Corte EDU

Avv. Francesco Pandolfi

Torniamo a parlare di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: dopo aver esaminato gli argomenti "come si ricorre alla CEDU e che cosa è possibile ottenere" (articolo del 18.02.2015), "cosa occorre fare prima di presentare un ricorso alla CEDU (articolo del 04.03.2015), "il ricorso avanti la CEDU: gli adempimenti" (articolo del 06.03.2015), oggi illustriamo il contenuto e l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU in caso di ricorsi individuali e i ricorsi avverso tali sentenze.

Occorre premettere che le decisioni in merito all'irricevibilità e le sentenze emanate dai Comitati o dalla Grande Camera non possono essere impugnate; le parti possono eccezionalmente chiedere che il caso (emissione di una sentenza da parte di una Camera) sia rinviato alla Grande Camera per il riesame.

La Corte si pronuncia sulla condotta di uno Stato convenuto stabilendo se vi sia stata o no una violazione ed indica, in caso affermativo, quali norme siano state violate; altresì decide in ordine all'eventuale istanza di equa soddisfazione, ponendo come forma riparatoria il pagamento da parte del convenuto di una somma di denaro.

Si tenga presente che con l'eventuale violazione legislativa di uno Stato la Corte dispone l'emanazione, modifica o abrogazione di una specifica norma interna.

SENTENZE PILOTA

E' interessante esaminare, in breve, la procedura della "sentenza pilota".

Questa si attiva al verificarsi della ricezione di un cospicuo numero di ricorsi inerenti lo stesso caso, oppure quando i fatti di un ricorso rivelano l'esistenza di un problema strutturale o di altre disfunzioni dello Stato convenuto idonee potenzialmente a far proliferare altri ricorsi.

In questo caso, la Corte può selezionare uno o più ricorsi fra quelli da trattare in via prioritaria e rinviare l'esame dei rimanenti casi omogenei.

Se tratta i casi particolari, cerca di elaborare una soluzione al di là della specifica fattispecie, così da poter abbracciare tutti i casi omogenei che evocano la medesima questione; quando pronuncia una sentenza pilota, la Corte stabilisce che lo Stato adegui la propria normativa ai dettami della Convenzione così da garantire giustizia a tutti i ricorrenti, anche potenziali.

Nel caso lo Stato non si adegui, la Corte EDU lo condannerà in tutti i ricorsi eventualmente in precedenza rinviati.

ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU

Lo Stato convenuto è responsabile dell'esecuzioni di queste sentenze; gli è accordato un certo margine di apprezzamento solo se la Corte non abbia posto azioni specifiche. E' comunque certo che lo Stato deve porre fine alle violazioni in corso della Convenzione, impedendo inoltre che tali violazioni si verifichino ancora.

Nell'ipotesi che la Corte riscontri che la legislazione di uno Stato sia emanata in violazione della Convenzione, quello stesso Stato dovrà riformare la normativa vista la sentenza della Corte (nel caso non si possa in altro modo dare un'altra interpretazione conforme alla Convenzione del diritto interno).

L'Organo preposto a controllare e supervisionare l'attuazione delle sentenze della CEDU è il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Per principio generale, gli Stati sono tenuti a rispettare le sentenze in cui sono parti convenute; quindi le Corti interne sono vincolate all'interpretazione della Convenzione così come promanata dalla Corte EDU.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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