La Cassazione con sentenza n. 4310/2002 ha chiarito che la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. non richiede forme particolari e può essere fatta pertanto nel modo più idoneo al raggiungimento dello scopo
La seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n.4310/2002 ha chiarito che la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. non richiede forme particolari e può essere fatta pertanto nel modo più idoneo al raggiungimento dello scopo.
Secondo la Corte è quindi sufficiente, per la sua operatività, che essa venga a conoscenza del destinatario.
Nella fattispecie la Corte ha ritento mezzo idoneo per diffidare e costituire in mora un contraente inadempiente l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza anagrafica del destinatario indicata anche nel contratto preliminare.
Nella stessa sentenza si precisa che la presunzione di conoscenza di un atto recettizio in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo di questo all'indirizzo del destinatario non essendo necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell'art.37 del regolamento di esecuzione del codice postale.
Considerato che la prova della consegna può essere data anche mediante elementi presuntivi resta a carico del destinatario la prova di non averne avuto tempestiva notizia senza sua colpa.

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