Ecco perché il consenso informato nella chirurgia estetica deve prevedere un'informazione più dettagliata

La responsabilità medica

Il consenso informato in generale

La professione medica annovera tra i suoi rilevanti doveri quello di informare preventivamente e dettagliatamente il paziente circa l'intervento a cui lo stesso deve sottoporsi e le conseguenze che ne possono derivare anche nel caso in cui l'intervento viene eseguito a regola d'arte.

Tale obbligo è strettamente connesso alla necessità di ottenere dal cliente il cd. "consenso informato", senza il quale il medico non può compiere alcun intervento (Vedi: le guide Il consenso informato - nozioni generali e Il consenso informato - altre problematiche e la raccolta di articoli e sentenze sul consenso informato).

Il consenso informato si considera validamente prestato se c'è una piena conoscenza da parte del paziente dell'intervento medico o chirurgico o terapeutico che deve essere eseguito. L'informazione deve comprendere ogni aspetto, compresi i rischi prevedibili, i risultati conseguibili, lo stato delle attrezzature e degli strumenti presenti nella relativa struttura ospedaliera. Soltanto attraverso un'informazione esauriente e corretta da parte del medico, possono dirsi attuati in concreto i principi sottesi dagli artt. 13 e 32 Cost.

Il consenso informato nella chirurgia estetica

Tuttavia, negli interventi di chirurgia estetica, il consenso informato, richiede un'informazione più dettagliata e precisa rispetto a quella relativa ad operazioni ordinarie.

La ratio di una simile accortezza risiede nel fatto che gli interventi estetici non sono finalizzati al recupero della salute in senso stretto (Cass. Civ., nr. 7027 del 23/05/2001; Cass. Civ., sez. III, nr. 20984 del 27/11/2012).

La giurisprudenza ha tracciato un linea molto marcata e netta nel definire l'informazione specifica che il chirurgo estetico deve fornire al degente prima dell'intervento.

All'uopo, giova rammentare un caso significativo, nel quale un chirurgo estetico ha subìto una condanna al risarcimento dei danni biologico e morale per la violazione dell'obbligo informativo nei confronti di una propria paziente.

Nel caso de quo, una degente era stata ricoverata in una clinica per un intervento di altra natura, ma era stata persuasa dal chirurgo estetico a sottoporsi ad un'operazione per la riduzione dell'adipe presente intorno ai glutei ed alle gambe.

Il professionista sanitario aveva assolto l'obbligo informativo in maniera carente, sostenendo che l'intervento di chirurgia estetica avrebbe solo comportato un'incisione di modesta entità.

In realtà, come è stato in seguito appurato, l'operazione, benché eseguita a regola d'arte, determinò un residuo cicatriziale importante.

Il giudice di merito, ritenendo che l'incisione aveva determinato un'alterazione organica irreversibile, condannò il chirurgo estetico al risarcimento dei danni per la violazione dell'obbligo informativo per la parte eccedente il consenso manifestato dalla paziente. Dato che la donna aveva prestato il consenso solo per una piccola incisione, la violazione del dovere gravante sul medico si è realizzata per la quasi totalità dell'incisione, ossia per tutta la parte non coperta dal consenso informato dalla paziente. La Corte di Cassazione, non ha fatto altro che confermare la condanna (Cass. Civ., nr. 9705 del 06/10/1997).

L'obbligo informativo del medico ha dunque una portata più elevata in relazione agli interventi di chirurgia estetica, posto che in questi casi è compresa altresì la possibilità da parte del paziente di conseguire un miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuote favorevolmente nella vita professionale ed in quella di relazione del degente medesimo.

Obbligazione di mezzi e irrilevanza ai fini del consenso

A nulla poi rileva l'assunto, secondo il quale la prestazione sanitaria è un'obbligazione di mezzi, non di risultato.

Da questo tipo di affermazione, peraltro veritiera, discende solo l'effetto giuridico che il medico non è tenuto a garantire al paziente il risultato voluto o sperato. Ma questo, tuttavia, deve essere oggetto di una specifica informazione, al fine di permettere al paziente di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento (Cass. Civ., nr. 22327 del 24/10/2007).

Conclusioni

In conclusione, negli interventi di chirurgia estetica il consenso informato deve prevedere un'informazione più approfondita e la valutazione sull'opportunità dell'intervento deve essere sottoposto ad un giudizio più rigoroso. La stessa Cassazione qualifica l'informazione, nei casi di interventi di chirurgia estetica come "particolarmente pregnante" (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9705/1997) in quanto rapportata alla possibilità per il paziente di conseguire un miglioramento del proprio aspetto fisico.

Avv. Eraldo Quici - www.eraldoquici.it - mail: eraldoquici@gmail.com

Vedi anche:
» Il consenso informato - nozioni generali
» Il consenso informato - altre problematiche
» Raccolta di articoli e sentenze sul consenso informato.

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