La Cassazione ha 'scagionato' un uomo condannato dalla Corte d'Appello di Napoli per il reato di 'falsificazione di monete'

di Marina Crisafi - Non bastano le banconote false, anche se in numero notevole, ad integrare il reato di cui all'art. 453 c.p.

Così, la quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12192 del 23 marzo 2015, ha "scagionato" un uomo condannato dalla Corte d'Appello di Napoli per il reato di "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate" per la detenzione di quasi 8mila euro di soldi falsi, in tagli da 20 e da 50.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, infatti, la S.C. ha ritenuto fondate le doglianze dell'imputato, il quale deduceva vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, per essere stato desunto l'elemento del "concerto" con il falsificatore, richiesto dalla norma penale, dal solo numero delle banconote.

Tale numero, infatti, ha affermato la S.C., pur se assai rilevante, è soltanto un indizio, insufficiente dunque da solo a configurare il reato di cui all'art. 453 codice penale che esige, invece, quale elemento essenziale, "il previo concerto, anche mediato, con colui che ha eseguito la falsificazione, in luogo di quello di cui all'art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l'integrazione del quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto".

In sostanza, ad integrare il primo reato, ha continuato la Cassazione, occorrono "più indizi sintomatici del concerto, quali, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture", mentre invece la mera identità del numero di serie della maggior parte delle banconote e le modalità della detenzione non possono costituire fattori decisivi "perché compatibili anche con l'assenza di concerto con il falsificatore".

Su quest'assunto, la S.C. ha quindi annullato la sentenza sul punto con rinvio ad altra sezione della corte d'appello per qualificare il fatto secondo il meno grave reato di cui all'art. 455 c.p. 

Cassazione Penale, testo sentenza 12192/2015

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