Non c'è un vero e proprio termine di rpescrizione ma l'usucapione può precludere un'azione di rivendica della prorpietà

La domanda: Esiste un termine di prescrizione per intraprendere un'azione di rivendica della proprietà?

La risposta: Non è previsto un termine di prescrizione per l'azione di rivendicazione della proprietà così come non è prevista una prescrizione per le azioni c.d. "negatorie". 

Entrambe le azioni sono imprescrittibili. Sono fatti salvi soltanto gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri a titolo di usucapione.

Pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, la quale è dettata expressis verbis soltanto per l'azione di rivendicazione (ex art. 948 codice civile), è pacificamente accettato che le azioni poste a tutela della proprietà (o "petitorie"), quale diretta conseguenza della perpetuità del diritto reale, abbiano il carattere dell'imprescrittibilità.

Oltre all'azione di rivendicazione, che legittima il proprietario a rivendicare in ogni tempo il bene che gli è stato sottratto, ivi compresi i frutti e gli accessori, e quella negatoria, che può essere promossa dal titolare della res che abbia timore di subire un pregiudizio da terzi che vantino sulla stessa diritti reali minori (art. 949 c.c.), tra le actio c.d. petitorie, rientrano anche le azioni per il regolamento di confini e per apposizione dei termini (ex art. 950 e 951 c.c.).

Anche tali azioni, volte rispettivamente ad ottenere dall'autorità giudiziaria una precisa demarcazione della linea di confine tra due fondi attigui e a ripristinare i termini mancanti o diventati irriconoscibili tra fondi contigui, secondo la giurisprudenza, data la natura reale e petitoria, sono imprescrittibili, a meno che non venga eccepita l'usucapione (Cass. n. 5134/2008). 

Marina Crisafi

Vedi anche la guida legale: "Le azioni petitorie"

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