Respinte le richieste degli eredi del beneficiario di una polizza a tutela dell'invalidità permanente che aveva contratto un tumore con esito letale
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 5197 del 17 Marzo 2015. 

Nel caso esaminato dalla sentenza in oggetto, il beneficiario di una polizza assicurativa (stipulata per tutelarsi in caso di stato di invalidità permanente o di degenza ospedaliera), aveva contratto una patologia tumorale che lo aveva portato al decesso, senza che vi fosse alcuna possibilità di guarigione clinica


Gli eredi si erano visti respingere, dai giudici di merito, le proprie richieste di liquidazione del danno ed il caso era finito dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dove i ricorrenti lamentavano la violazione delle norme  che regolano l'interpretazione del contratto


Il nodo della questione era, in particolar modo, incentrato sull'interpretazione di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto in relazione alla definizione del rischio assicurato.


Secondo tale clausola il rischio da "invalidità permanente" veniva definito come "la perdita o diminuzione definitiva irrimediabile, della capacità dell'esercizio della propria professione… e di ogni altro lavoro… conseguente a malattia".

Nel caso di specie, sostengono i ricorrenti, il tumore aveva fatto perdere la capacità di lavoro all'assicurato e si era quindi avverato il rischio assicurativo. La corte d'Appello aveva invece sostenuto che nessuna invalidità permanente era mai insorta perché questa è concepibile solo quando, una volta guarita la malattia, questa abbia lasciato dei postumi permanenti all'ammalato.

Dello stesso avviso la corte di cassazione secondo cui lo stato di "invalidità permanente" presuppone un periodo di malattia, dunque una guarigione che permetta di valutare i danni riportati. 

Per quanto riguarda poi  le contestazioni dei ricorrenti circa i criteri di interpretazione delle clausole contrattuali, la Suprema Corte ricorda che il contratto va interpretato secondo i criteri ermeneutici propri della materia, e "non certo secondo il buon senso e il linguaggio comune". Il giudice del merito, sotto questo profilo, ha correttamente interpretato la clausola  contrattuale, negando di conseguenza il risarcimento, sulla base dei termini tecnici utilizzati in campo assicurativo. 

Contrapposta alla invalidità permanente è infatti il termine invalidità temporanea, che anch'esso tuttavia presuppone una guarigione al termine della malattia. Infatti, "l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinchè durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea".

Il principio di diritto, già enunciato in copiosa giurisprudenza precedente, già citata, è il seguente: "l'espressione invalidità permanente designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irrimessibile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia; pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna invalidità permanente

Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall'assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale". 

Essendo l'assicurato deceduto a seguito di della malattia, senza mai essere guarito, è corretta l'interpretazione  dei giudici di merito che ha portato al rigetto della domanda.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Vai al testo della sentenza 5197/2015

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