In vigore dal 20 marzo 2015 la legge che nega l'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per il reato di voto di scambio politico-mafioso

di Marina Crisafi - Entrerà in vigore il 20 marzo prossimo la legge che nega l'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per il reato di voto di scambio politico-mafioso.

Il provvedimento, ormai atteso da giorni, dopo l'approvazione definitiva della Commissione Giustizia della Camera del 12 febbraio scorso, è stato pubblicato, infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo e diventerà operativo 15 giorni dopo.

Per effetto della legge n. 19/2015 (che modifica il testo dell'art. 4-bis, comma 1, della l. n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario), quindi, i detenuti per il delitto di cui all'art. 416-ter c.p. non potranno più accedere al lavoro esterno, non avranno diritto ai permessi premio né alle misure alternative, come la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova.

La nuova legge, inoltre, attraverso la modifica dell'art. 51, comma 3-bis del c.p.p., attribuisce alla procura distrettuale antimafia le funzioni di pm nelle indagini preliminari e nel processo di primo grado.

La novella legislativa, tesa ad inasprire il trattamento processuale e penitenziario dei detenuti ex art. 416-ter c.p., completa il quadro di riforma del reato di voto di scambio, delineato dalla l. n. 62/2014 che ha ampliato la gamma delle condotte incriminate (includendovi anche le promesse o l'erogazione "di altre utilità") e modificato la cornice sanzionatoria.

Vai alla legge n. 19/2015

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