La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7668/2004) ha stabilito che lo straniero trovato in Italia senza permesso di soggiorno e che intende opporsi al decreto di espulsione amministrativa ha l'onere di provare la data di ingresso sul territorio nazionale mediante la dovuta certificazione. Questa si ottiene con l'apposizione sul passaporto del timbro d'ingresso, da parte dell'Autorità Italiana, all'atto dell'ingresso nel Paese. I Giudici della Corte hanno precisato che "l'avere lo straniero già conseguito visto d'ingresso da un altro paese dell'area di Schengen
" non lo esime dall'osservare l'onere in discorso, "posto che altro è il suo diritto all'accesso in base al visto uniforme di cui all'art. 13 c. 2 legge 388/93 di rafitica dell'accordo di Schengen 14/6/85 ed altro è la mera registrazione della data del suo ingresso, necessaria perché, da quella data ed entro otto giorni, il soggetto regolarmente entrato possa chiedere il titolo di soggiorno".

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