I chiarimenti della Suprema Corte sui diversi effetti giuridici che conseguono in caso di cessazione della materia del contendere e transazione

Avv. Laura Bazzan - Con la sentenza n. 3598, depositata il 24 febbraio 2015 (qui sotto allegata), la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare le differenti conseguenze in ambito processuale di transazione e cessazione della materia del contendere: in presenza di una transazione tra le parti, il giudice emette una pronuncia di merito rigettando la domanda stante la valenza preclusiva dell'atto; in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice emette una pronuncia di rito.

Nel caso di specie, una società convenuta in primo grado per la risoluzione di un contratto di locazione e il risarcimento del danno produceva in giudizio l'atto di transazione stipulato con la società attrice, mentre quest'ultima iniziava una nuova causa per l'annullamento della predetta transazione adducendo l'incapacità del legale rappresentante e/o il dolo di controparte. A seguito della riunione dei due procedimenti, il giudice di primo grado rilevava il carattere novativo della transazione e rigettava la domanda per cessazione della materia del contendere.

Risultata soccombente anche in appello, la società attrice ricorreva allora in Cassazione, contestando la pronuncia di cessazione della materia del contendere in base alle cesure già mosse nei precedenti gradi di giudizio circa il contenuto transattivo dell'atto, la portata effettiva dello stesso e la domanda del suo annullamento.

Nell'accogliere il ricorso, la Corte di legittimità rilevava che, in caso di controversia sulla rilevanza giuridica e sul contenuto di una transazione tra le parti, tale controversia

deve essere risolta; in altre parole, in siffatta ipotesi, si rende necessaria una decisione dell'infondatezza della pretesa, per effetto o novativo (in caso di transazione novativa) o impeditivo (in caso di transazione semplice), e il giudice del merito non può adottare la formula definitoria della cessazione della materia del contendere ma, qualora riconosca - come nel caso di specie - che l'accordo investe tutti i rapporti contenziosi tra le parti, deve adottare quella dell'infondatezza della domanda.

Invero, "mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, la decisione sulla rilevanza e sul contenuto della transazione costituisce un rigetto nel merito della domanda, impedita appunto dalla transazione (novativa o semplice che sia)".


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