non c'è reato se manca la consapevolezza di commetterlo
La Suprema Corte con sentenza n. 4960/2015, pronunciandosi circa la configurazione del reato di cui all'art. 570 c.p. rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare", ha stabilito che la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa quando l'indisponibilità dei mezzi necessari sia dovuta per colpa dell'obbligato che ha posto in essere comportamenti contrari a norme penali e che si trovi pertanto in stato di detenzione.
Nel caso in questione il detenuto ha proposto ricorso contro la sua condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, fondando tale ricorso sulla sua qualità di carcerato e affermando di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di adempiere le obbligazioni di mantenimento proprio a causa dello stato di detenzione.
Tale detenzione, secondo la Corte, rappresenta una colpevole impossibilità ad adempiere che non può avere valore esimente della responsabilità penale.
Ad essere valutata sarà, invece, la presenza o meno della consapevolezza da parte del detenuto di sottrarsi all'obbligo di assistenza inerente alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.
Laddove non vi sia tale consapevolezza, infatti, la mancata contribuzione non costituisce reato.

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