La semplice condivisione di spazi e servizi non è sufficiente ad equiparare una libera associazione tra professionisti ad una autonoma organizzazione.
L'esistenza di un'associazione professionale non basta per potersi esigere l'IRAP. Questo dice, in sostanza, la sentenza n. 1662/15 della Corte di Cassazione, (sez. VI civile-T) e cioè che la semplice condivisione di spazi e servizi non è sufficiente ad equiparare una libera associazione tra professionisti ad una autonoma organizzazione.

Conditio sine qua non, infatti, dell'assoggettabilità alla tassazione IRAP è appunto il requisito dell'autonoma organizzazione, nella quale un insieme di soggetti diversi condividano non solo i servizi e le spese ad essi relative ma anche i redditi degli altri soggetti coinvolti.

E' frequente, oggi, il caso in cui una pluralità di professionisti condividano un edificio, ciascuno tuttavia mantenendo separati i propri spazi o condividendo soltanto alcune aree di servizio dedicate alla stampa o al ricevimento dei clienti. In questo modo i singoli soggetti hanno l'opportunità di contenere alcune spese - come quelle di affitto o del personale per il centralino, per fare alcuni esempi - dividendole con altri.

Tuttavia, la sentenza stabilisce chiaramente che la mera associazione professionale non è assoggettabile a tassazione IRAP poiché mancherebbe proprio il requisito impositivo - vale a dire l'autonoma organizzazione - che si ravvisa soltanto nel caso in cui i singoli soggetti esercitino le rispettive professioni o arti in forma associata, partecipando gli uni ai redditi degli altri e non come nel caso della semplice associazione, nella quale ciascuno svolge la propria attività in maniera del tutto autonoma e trattiene per intero il reddito che ne deriva, senza alcuna condivisione di quello derivante dall'attività degli altri associati.
Cassazione: testo della sentenza 1662/2015

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