Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 2574 del 10 Febbraio 2015
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 2574 del 10 Febbraio 2015.

Anche il fatto che l'ex marito si dedichi a passatempi costosi, come quello di andare a caccia e guidare auto di lusso, può costituire un parametro per valutare o rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole.

Nel presente caso nel merito è stato accertato, con procedimento legittimo ed esente da eventuali vizi di logicità e ragionevolezza, che l'ex moglie (malata e con un lavoro saltuario) si trovi sicuramente in posizione economica di svantaggio rispetto all'ex marito, in buona salute, titolare di impresa edile e individuo che si dedica regolarmente a passatempi costosi quali la caccia e la guida di auto di lusso. "Il giudice ha dunque esaminato dati reali e non si riferisce né a presunzioni, né a potenzialità economiche o ad aspettative future".

Per giurisprudenza costante, la Cassazione ha affermato che finalità dell'assegno di mantenimento

è quello di consentire al coniuge economicamente debole di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto in pendenza di matrimonio; tuttavia, "indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra coniugi". Non troverebbe riscontro dunque la doglianza del marito ricorrente, il quale sosterrebbe che la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico provocherebbe in capo alla beneficiaria un reddito superiore di quello goduto durante il matrimonio. La motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, risulta essere pienamente ragionevole e fondata sulla ponderazione di elementi di fatto che hanno trovato pieno riscontro nel giudizio di merito. Qui sotto il testo della sentenza.


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