Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3951 del 28 gennaio 2015

Un veicolo dismesso non può essere classificato come rifiuto pericoloso tout court, ma soltanto se è "fuori uso o se contiene liquidi o altre componenti pericolose".

Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3951 del 28 gennaio 2015, annullando la condanna di un uomo per il reato di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (ex art. 6, lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172/2008).

Dopo la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Enna da parte della Corte d'Appello di Caltanissetta, l'imputato si era rivolto alla Cassazione dolendosi dell'erronea qualificazione quale rifiuto pericoloso del materiale ferroso costituito dallo scheletro di una Fiat Croma abbandonata da molto tempo su un fondo agricolo che lo stesso aveva prelevato giacchè priva di gasolio e altre sostanze infiammabili, al solo fine di procacciarsi il necessario per la sussistenza propria e della famiglia.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato. Se non contiene liquidi o altre sostanze o componenti a rischio, non basta che il veicolo dismesso sia fuori uso per potersi considerare rifiuto pericoloso, hanno affermato i giudici della S.C., giacchè la legge include in tale categoria i rifiuti tenendo conto dell'origine e della stessa composizione, e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.  

Si tratta, dunque, di parametri vincolanti, ai quali la Corte territoriale non si è attenuta, limitandosi invece a ravvisare la pericolosità in considerazione della "natura e composizione di tutti i materiali utilizzati per la costruzione di un'autovettura di vecchia concezione e progettualità" valorizzando in tal modo un criterio non solo "implicitamente disconosciuto dalla legge", posto che le diverse categorie indicate dal legislatore prescindono dall'epoca di fabbricazione del veicolo, ma che finisce altresì "per far coincidere tout court la natura pericolosa del rifiuto con la ‘vecchia' concezione dell'autovettura interessata senza che, peraltro, sia dato comprendere quale sarebbe il discrimine temporale da individuare con precisione". Su quest'assunto, pertanto, la S.C ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame. 

Cassazione Penale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951

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