La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6931/2004) ha stabilito che anche in sede di arbitrato, il danno può essere liquidato in via equitativa. I Giudici del Palazzaccio, nella decisione, hanno precisato che nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale, qualora le parti concordemente e pacificamente abbiano fatto riferimento "alla natura rituale del lodo ed all'applicazione delle regole processuali civili attualmente vigenti per la risoluzione della loro vertenza, vanno richiamati al riguardo i principi giurisprudenziali di questa Corte in tema di accertamento e liquidazione del danno" e che "il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione".
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