Tra le diverse novità introdotte nel settore dei trasporti dalla legge di stabilità 2015 vi è anche l'obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita

Tra le diverse novità introdotte nel settore dei trasporti dalla legge di stabilità 2015 vi è anche l'obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie.

Oltre, infatti, ai rimborsi delle accise, alla nuova forma di responsabilità solidale e all'eliminazione della scheda di trasporto, in mezzo alle rilevanti modifiche previste in materia dalla l. n. 190/2014, dall'1 gennaio 2015 il legislatore ha aggiunto, alle altre ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria previste, quale condizione di procedibilità della domanda, dal neo istituto introdotto dal d.l. n. 132/2014 (vai alla guida al nuovo istituto), anche quelle riguardanti i contrasti in materia di trasporti.

Il comma 249 della l. n. 190/2014 prevede, infatti, che "costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia

in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162", rinviando espressamente, quanto al procedimento, alla disciplina contenuta nel c.d. "decreto giustizia".

Se le parti, nel contratto o con accordo separato, continua inoltre il comma 249, "prevedono la mediazione presso le associazioni  di  categoria  a  cui aderiscono  le  imprese,  la  negoziazione  assistita   esperita si considera comunque valida".

Ciò significa che anche qualora le parti in lite abbiano previsto il ricorso alla mediazione, esperendo invece la negoziazione assistita, la stessa rimane comunque legittima, a prescindere dal fatto che si è seguita una procedura diversa rispetto a quella prevista nel contratto o nel separato accordo.

La nuova condizione di procedibilità è esclusa, come dispone expressis verbis l'ultima parte del comma 249, per l'azione diretta di cui all'art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, ossia quella del vettore che svolge un servizio di trasporto su incarico di un altro, a sua volta obbligato alla prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso quale mandante effettivo della consegna.


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