La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, (Ordinanza n. 8760/2004), ha stabilito che è competente il Tribunale ordinario per decidere in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento che il genitore dovrà versare per i figli naturali riconosciuti. I Giudici di Piazza Cavour hanno comunque precisato in base a quanto stabilito sia dalla Corte Costituzionale (sentenze 23/1996 e 451/97) sia dalla Cassazione stessa (Sent. 4273/91; 3457/02; 3898/02) tale competenza del Tribunale ordinario, sussiste "salvo che la domanda non sia proposta contestualmente a quella di dichiarazione giudiziale di paternità, che in tale limitata ipotesi attribuisce la competenza al Tribunale per i minorenni".
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