È quanto è capitato al marito di una donna che spingeva il nonno della moglie facendolo cadere a terra e causandogli la frattura del femore e successivo decesso

Una "semplice" spinta può rivelarsi fatale e determinare la condanna per omicidio preterintenzionale. È quanto è capitato al marito di una donna che spingeva il nonno della moglie facendolo cadere a terra e causandogli la frattura del femore sinistro. L'anziano veniva ricoverato in ospedale e dimesso in (apparenti) discrete condizioni generali, ma ospitato presso una casa di riposo, per una settimana, moriva per la c.d. "sindrome di allettamento".

Per il marito della nipote si profila subito la condanna (oltre che per maltrattamenti a danno della moglie) anche per omicidio preterintenzionale.

L'uomo, pertanto, si rivolge alla Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo e lamentando la mancanza del nesso di causalità, considerato che la vittima era stata dimessa in condizioni generali discrete e che la morte era dipesa dalla mancanza di assistenza sanitaria, farmacologica o riabilitativa presso la casa di riposo.

Ma la Cassazione non ha dubbi.

Confermando la sentenza della Corte d'Appello, la S.C., con sentenza n. 2772 depositata ieri, ha ritenuto evidente il collegamento tra la condotta contestata e la morte del nonno, pur in assenza di autopsia.

Tra le possibili cause che in astratto potevano aver cagionato la morte del nonno, era la sindrome di allettamento (o da decubito protratto) la causa che poteva rasentare la certezza, la quale, ad avviso della Cassazione, "è direttamente riconducibile all'evento traumatico, per cui deve escludersi la sussistenza di una causa sopravvenuta indipendente, capace di interrompere il nesso di causalità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.".

A nulla sono valse, pertanto, le generiche doglianze dell'imputato sulla responsabilità per negligenza della casa di cura, il ricorso per la S.C. è inammissibile. Ne consegue, dunque, la conferma della condanna per omicidio preterintenzionale e al pagamento delle spese processuali.

Vedi anche nella sezione delle guide legali: L'omicidio preterintenzionale

Cassazione Penale, testo sentenza 21 gennaio 2015, n. 2772

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