La vicenda è stata innescata dalla domanda di trascrizione dell'atto di nascita formulata per tramite dell'Ufficio Consolare ai sensi dell'art. 96 DPR n. 396 del 2000 da una cittadina italiana

Avv. Chiara Muratori

chiaramuratori@yahoo.it

E' un bambino nato in Spagna e per la legge spagnola è figlio di due mamme, oggi divorziate, che hanno richiesto la trascrizione dell'atto di nascita in Italia ma almeno per il momento ciò non avverrà. Le decisioni che  ruotano intorno a tale vicenda hanno destato, e continueranno a farlo, numerose polemiche. Ma facciamo un passo indietro.

La vicenda è stata innescata dalla domanda di trascrizione dell'atto di nascita formulata per tramite dell'Ufficio Consolare ai sensi dell'art. 96 DPR n. 396 del 2000 da una cittadina italiana che assumeva di essere la madre del bambino. Dal certificato di nascita spagnolo risultava, infatti, che le ricorrenti fossero considerate, per diritto spagnolo, entrambe madri del minore posto che lo stesso era nato dalle due donne, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa, con l'impianto di gameti da una donna all'altra. In altre parole una delle due donne aveva donato gli ovuli all'altra per il concepimento mentre la seconda aveva portato avanti la gravidanza ed il parto.

A seguito del matrimonio, avvenuto in Spagna, tale procedura di inseminazione era stato ritenuta valida opportunità per avere un figlio come coppia.

Nel 2012 l'Ufficio Anagrafico del Comune di Torino nega la trascrizione dell'atto su tali presupposti.

Tale diniego induce le due donne, sull'assunto di essere madre 1 e madre 2 secondo il diritto spagnolo, ad evocare l'intervento del Tribunale di Torino chiedendo l'emissione di pronuncia che ordinasse all'Ufficiale di Stato Civile italiano di ottemperare alla richiesta.

Il Tribunale nel respingere la domanda aveva rilevato in primis l'inadeguatezza della mera procedura amministrativa che risultava attivata dato che alla richiesta di provvedere alla trascrizione dell'atto di nascita la cittadina italiana aveva provveduto attivando la domanda per il tramite del Consolato Generale di Italia a Barcellona, luogo di residenza

della coppia e del minore. Tutto ciò era stato avanzato senza prima però ottenere una pronuncia giurisdizionale di accertamento del rapporto di filiazione tra le stesse ricorrenti ed il minore. Tale richiesta era comunque confliggente con l'ordine pubblico ex art. 18 DPR 396/2000. Si rilevava, infatti, che per l'ordinamento italiano è madre solo colei che partorisce il bambino e che la richiesta di trascrizione rientra tra i casi di contrarietà all'ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta Costituzionale  o, comunque, dell'assetto delle norme in materia di filiazione (artt. 231 ss. c.c.) che si riferiscono espressamente ai concetti di padre e di madre, di marito e di moglie.

Le due donne hanno, quindi,  proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso ex art. 96 DDR 396/2000 avverso il diniego dell'ufficiale di Stato Civile di trascrivere.

Con sentenza del 29 ottobre 2014 resa nel procedimento n. 584 del 2013 in accoglimento del reclamo presentato da due donne nei confronti del decreto emesso dal Tribunale in data 21 ottobre 2013 ha ordinato all'ufficiale dello stato civile di Torino di trascrivere l'atto di nascita del bambino nato a Barcellona il 21 gennaio 2011.

La Sezione Famiglia della Corte d'Appello ha ribaltato il giudizio di primo grado ed ha riconosciuto la trascrivibilità dell'atto di nascita.  La mancata trascrizione dell'atto di nascita, sostiene la Corte, verrebbe infatti a comprimere principalmente il diritto all'identità personale del minore e il suo status in Italia. Poiché, inoltre, le due donne hanno divorziato nel 2014 scegliendo però la condivisione della responsabilità genitoriale la mancata trascrizione comporterebbe anche conseguenze rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore. 

Il reclamo è stato accolto sul presupposto che si ritiene accertato  preliminarmente e dichiarato il rapporto di filiazione tra il minore e la madre ex art. 33 legge 218/1995 e che, quindi, col riconoscimento della maternità secondo il diritto spagnolo in capo alla donna di cittadinanza italiana, il minore assume la cittadinanza italiana "ius sanguinis" ai sensi dell'articolo 2 punto 1 della Legge 91/1992.

Conseguentemente ritenuta la legittimazione alla trascrizione dell'atto di nascita del minore, la Corte d'Appello ha dovuto valutare se la stessa integrasse o meno violazione dell'ordine pubblico, giungendo a sostenere che dovesse essere preso in considerazione il cosiddetto ordine pubblico internazionale basato non solo sui valori interni dell'ordinamento ma anche su quelli esterni purché siano accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale.

Secondo la Sezione Famiglia il Giudice nazionale deve operare una interpretazione convenzionalmente orientata delle norme nazionali e vale a dire orientata alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Prendendo così in considerazione anche le disposizioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la Corte d'Appello ha sottolineato come le coppie omosessuali non vadano più comprese solo e soltanto nella nozione di vita privata bensì anche in quella familiare.

Si afferma inoltre che in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia inesistente né invalido bensì solo improduttivo di effetti giuridici per assenza di una norma specifica e l'inesistenza di una fattispecie matrimoniale. Così secondo i medesimi giudici il concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all'interesse del minore. 

Interesse del minore il quale, in mancanza della trascrizione dell'atto di nascita in Italia, vedrebbe limitati e compressi il suo diritto all'identità personale e il suo status. Il minore, in particolare, non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale, nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative e verrebbe privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della madre che non lo ha partorito.

Non verrà trascritto però, almeno per il momento, l'atto di nascita del bambino. La decisione è stata presa dopo un colloquio telefonico tra i Servici Civici e la Prefettura di Torino a cui viene inviata copia della sentenza della Corte d'Appello per avere un parere sulla vicenda da parte del Ministro degli Interni.

Questa decisione apre indubbiamente il varco ad una possibile svolta nel diritto di famiglia italiano, specie sul versante della filiazione essendo imperniata sulla tutela del principio di identità personale e sociale di ciascuno. Si ritiene, infatti, che la creazione di rapporti parentali vada vista come una risorsa ed il soddisfacimento di un diritto personale determinando la necessità di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni nell'esclusivo interesse del minore.

Tale pronuncia è inoltre sicuramente rivoluzionaria nella parte in cui riconosce l'esistenza di due genitori delle stesso sesso, in questo caso due madri. Certo è che si conferma la necessità di un intervento legislativo che prenda atto dei cambiamenti sociali e civili della società.

Avv. Chiara Muratori 

chiaramuratori@yahoo.it

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