Si esclude condotta abusiva quando le operazioni rispondono ad esigenze di natura organizzativa volte a migliorare dal punto di vista strutturale e funzionale l'azienda del contribuente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 439 del 14 gennaio 2015, sancisce un'importante precedente in tema di abuso di diritto e scelte fiscali aziendali. Nella fattispecie, ha riconosciuto legittima l'azione di ristrutturazione aziendale che scelga l'imposizione fiscale meno onerosa fra quelle disponibili, rigettando l'accusa dell'Agenzia delle Entrate che riteneva l'operazione di ristrutturazione in oggetto elusiva delle norme fiscali vigenti.

La Corte infatti ritiene che si possa ritenere elusiva solo la condotta fiscale che abbia come elemento fondante dell'operazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, mentre se le operazioni sono eseguite al solo fine di ottenere risparmi extra fiscali considerati non marginali, nel rispetto della normativa vigente, non sono considerate un abuso o un elusione fiscale ma conformi al diritto di scelta del contribuente.

Le sentenza è molto rilevante e sancisce il principio che la riorganizzazione aziendale non crea abuso, riprendendo quanto dichiarato nell'art. 5 della Delega Fiscale vigente ovvero della legge n.23 del 2014

Secondo la norma infatti non è considerata elusione la libertà di scelta del contribuente tra le diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e si esclude condotta abusiva quando le operazioni rispondono ad esigenze di natura organizzativa volte a migliorare dal punto di vista strutturale e funzionale l'azienda del contribuente.

L'accertamento fiscale è considerato nullo laddove non sia formalmente individuata nelle motivazioni dell'accertamento stesso la natura abusiva della condotta del contribuente.


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